COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Fatticcioni Nicola, Calciatore, – Barsanti Claudio, Dirigente, ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 22, c. 6, del C.G.S.; – la Società A.S.D. Vecchiano Calcio 1933 in conseguenza della violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S.,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Fatticcioni Nicola, Calciatore, - Barsanti Claudio, Dirigente, ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 22, c. 6, del C.G.S.; - la Società A.S.D. Vecchiano Calcio 1933 in conseguenza della violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pisa, nell’esaminare il reclamo proposto dall’A.S.D. Butese, gara Butese – Vecchiano disputata in data 12 ottobre 2013, rilevava la posizione irregolare del calciatore Fatticcioni Nicola. Emergeva, infatti che il calciatore non aveva ultimato di scontare la squalifica per due giornate di gara inflittagli dal G.S., nell’ambito delle gare di play off, con il C.U. n. 58 del 6.6.2012 di detta Delegazione il quale riporta: - a pag. 5: squalifica per una gara effettiva per espulsione. Fatticcioni Nicola (Vecchiano Sporting Club); - a pag. 6: squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione II infr. Fatticcioni Nicola (Vecchiano Sporting Club). Il G.S. non potendo entrare nel merito del reclamo per averlo dichiarato inammissibile per vizio di forma, trasmetteva - per quanto di competenza - gli atti alla Procura Federale la quale, dopo aver acquisito a verbale le dichiarazioni del calciatore, del Presidente della Società, nonché del Dirigente Accompagnatore per quella gara, ed aver esaminato inoltre il tabulato storico del Calciatore, ha disposto il deferimento in esame. Introdotto in tal modo il fatto, la C.D.T. dà atto che, previa rituale convocazione, nessuno dei soggetti deferiti è presente di persona, essendo tutti rappresentati dall’Avvocato Federico Menichini del Foro di Pisa, giusta delega oggi depositata. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Dirigente Barsanti Claudio, l’inibizione per giorni 20 (venti).sulla sanzione base di giorni 30 (trenta); - al Calciatore Fatticcioni Nicola, la squalifica per 1 (una) giornata di gara, determinata sulla sanzione base di 2 (due) giornate; - alla Società A.S.D. Vecchiano Calcio 1933, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione predeterminata in € 400,00 (quattrocento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni come sopra determinate. DISPONE la chiusura del dibattimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it