COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Fabbrini Fernando, Calciatore tesserato per l’A.S.D. Sporting Club Calci, per l’ascritta violazione degli artt. 1, c. 1. e 22, c. 6, del C.G.S; -Acconci Simone, Dirigente della medesima Società al quale si addebita la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F.; -Società A.S.D. Sporting Club Calci, per la violazione dell’art- 4, c. 2, conseguente alle violazioni compiute dai suddetti tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Fabbrini Fernando, Calciatore tesserato per l’A.S.D. Sporting Club Calci, per l’ascritta violazione degli artt. 1, c. 1. e 22, c. 6, del C.G.S; -Acconci Simone, Dirigente della medesima Società al quale si addebita la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F.; -Società A.S.D. Sporting Club Calci, per la violazione dell’art- 4, c. 2, conseguente alle violazioni compiute dai suddetti tesserati. Il Calciatore Fernando Fabbrini, tesserato per l’A.S.D. Sporting Club Calci, incorreva nella squalifica per una giornata di gara a seguito dell’ammonizione rimediata nel corso della gara Calci / Pro Livorno 1919 A.S.D. 0 – 1, disputata in data 25.04.2010, ultima giornata di gara per la Società di Calci. In applicazione dell’art. 22, c. 6, del C.G.S., la squalifica avrebbe dovuto essere scontata a decorrere dalla stagione 2010/2011, evento non verificatosi perché il calciatore veniva svincolato, con decorrenza 16.07.2010, senza essere più tesserato per alcuna squadra fino al 30.08.2013 data nella quale veniva tesserato, ancora una volta, da parte della Società Sporting Club Calci. La squalifica, quindi, per effetto dell’effettività della sanzione poteva essere scontata solo a decorrere da tale data, ovvero nell’ambito della stagione 2013/2014. Il G.S.T. della Toscana, chiamato ad esaminare la posizione del Calciatore in occasione della gara A.S.D. Capanne / Sporting Club Calci del 29.9.2013, oltre ad accertare la irregolarità della posizione del Calciatore in detta occasione, rilevava che il tesserato aveva partecipato alla gara disputata dal Calci contro il Tirrenia in data 15.09.2013, mentre non partecipava al gioco, pur essendo inserito nella lista della Sporting Club Calci / Ghezzano 2005 nella successiva gara disputata in data 22.09.2013. Il G.S. trasmetteva quindi gli atti alla Procura Federale che, previo esame della documentazione acquisita, disponeva il deferimento nei modi indicati in epigrafe. Tutti i soggetti deferiti, assenti, sono qui rappresentati dall’Avvocato Federico Manichini, del Foro di Pisa, giusta delega oggi depositata. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. -al Calciatore Fabbrini Fernando, la squalifica per 2 (due) giornate di gara, determinata sulla sanzione base di 3 (tre).giornate; -al Dirigente Acconci Fernando, l’inibizione per giorni 30 (trenta), sulla sanzione base di giorni 40 (quaranta); -alla Società Sporting Club Calci, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione predeterminata in € 400,00 (quattrocento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’ applicazione delle sanzioni come sopra determinate. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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