COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Staffoli – Montale (4-2) del 2/3/2014. Campionato di I categoria. In C.U. n. 48 del 6/3/2014 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Staffoli - Montale (4-2) del 2/3/2014. Campionato di I categoria. In C.U. n. 48 del 6/3/2014 C.R.T. Reclama la società Montale avverso la squalifica fino al 6/8/2014 inflitta dal G.S. al calciatore Martelli Lorenzo il quale " Espulso per avere calpestato volontariamente lo stinco di un calciatore avversario che si trovava a terra in seguito ad un fallo di gioco, dopo la notifica si avvicinava al D.G. con fare intimidatorio e gli calpestava la punta del piede destro, senza provocargli dolore". La reclamante non nega i fatti scritti al tesserato evidenziando comunque la non volontarietà del gesto compiuto nei confronti del D.G. Rileva che la quasi impraticabilità del campo ha probabilmente portato alle situazioni verificatesi. Chiede una riduzione della sanzione. L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già dichiarato. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Invero, la società cerca di giustificare il contatto fra il calciatore e l'arbitro sostenendo la non volontarietà del gesto mentre nulla dice circa quello ascritto verso il calciatore avversario. Da ciò se ne deduce, in primis, che la parte di sanzione inflitta per il comportamento violento tenuto dal Martelli verso il calciatore avversario viene acclarata e non contestata. In secundis, per quanto verificatosi nei confronti del D.G. deve rilevarsi che lo stesso arbitro evidenzia come un contatto con lo stesso atleta si era già verificato in precedenza e tale primo fatto e non il secondo, può essere considerato involontario. D'altro canto, lo scarno contenuto del reclamo induce al convincimento che quanto dichiarato dal D.G. non possa essere in alcun modo disconosciuto o messo in discussione a nulla rilevando lo stato del terreno di gioco e meno che mai il comportamento sempre corretto tenuto nel tempo da parte del Martelli che, si ripete ancora una volta, deve costituire la regola per un atleta e non una scriminante. In punto di quantificazione della sanzione il Collegio concorda con quanto deciso dal G.S. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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