COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Casini – Seano (2-1) del 2/3/2014. Campionato di II categoria. In C.U. N. 48 del 6/3/2014 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Casini - Seano (2-1) del 2/3/2014. Campionato di II categoria. In C.U. N. 48 del 6/3/2014 C.R.T. Reclama la società Seano contro la squalifica per tre gare inflitta al calciatore Palmesano Francesco con la seguente motivazione: " espulso per essersi rivolto in maniera irriguardosa nel confronti del D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano". La società nega che il proprio tesserato abbia proferito le frasi riportate dall'arbitro ed ipotizza che il predetto possa avere male interpretato alcune parole del Palmesano. Evidenzia la correttezza nel tempo del tesserato e chiede una riduzione della sanzione ponendo in correlazione sanzioni inflitte a calciatori professionisti. L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma l'assunto in atti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione fornita dal D.G. appare priva di censure in quanto lo stesso sia nel rapporto di gara che nel suo supplemento riporta con chiarezza i fatti di gara. Di converso, quanto asserito dalla società reclamante non appare di tale forza da potere in qualche modo dubitare che i fatti si siano svolti in modo diverso da quanto riportato negli atti di gara. Da evidenziare che il riferimento a sanzioni inflitte a calciatori professionisti e' assolutamente fuori luogo i quanto non paragonabili al settore che ci occupa, così come alcuna valenza può essere attribuita alla correttezza nel tempo del calciatore la quale, deve costituire la regola e non una scri minante. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare congrua nel suo ammontare in relazione ai fatti scritti tenuto conto della qualifica di capitano rivestita dal tesserato. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo è dispone l'addebito della relativa tassa.
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