COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Amici Miei, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Pacini Emiliano fino al 27/07/2014 (C.U. n. 47 del 27/02/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Amici Miei, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all'allenatore Pacini Emiliano fino al 27/07/2014 (C.U. n. 47 del 27/02/2014). L'Unione Sportiva Amici Miei, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, contro la Società Giovani Via Nova, in data 19 febbraio 2014. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Calciava un pallone verso il D.G. senza colpirlo. Accompagnava tale gesto con frase offensiva”. La Società reclamante lamenta l'inesattezza ed incompletezza del rapporto di gara. Il gesto dell'allenatore sarebbe stato motivato dalle continue perdite di tempo ed avrebbe avuto una mera finalità di protesta, considerata la distanza di oltre trenta metri tra la posizione della panchina e quella del D.G.. Il pallone non sarebbe stato “regolamentare” ma più piccolo e sarebbe stato calciato rasoterra con una traiettoria parallela alla linea del fallo laterale mentre l'arbitro si sarebbe trovato nell'opposta metà del campo in una zona centrale del rettangolo di gioco. Il terreno pesante avrebbe poi arrestato la sfera in meno di quindici metri mentre l'allenatore non avrebbe pronunciato alcuna frase offensiva ma avrebbe solo formulato una domanda: “Si deve giocare con questo?”. Pertanto la Società, pur riconoscendo corretto l'allontanamento del proprio tesserato, conclude per la riduzione della squalifica comminata poiché il Sig. Pacini si sarebbe limitato a protestare in modo colorito ma non violento e non avrebbe mai avuto alcuna intenzione di colpire l'arbitro. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. L’atto introduttivo cerca di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla sola negazione di tutti i fatti attribuiti al tesserato scontrandosi inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto di gara che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale. Infatti la negazione dei fatti ipotizzata nel reclamo induceva la C.D.T. a richiedere un'ulteriore approfondimento da parte dell'arbitro, in merito alle affermazioni difensive, mediante la stesura di un supplemento allegato in atti. Nel documento il D.G. conferma quanto trascritto nel rapporto di gara e precisa: “Contrariamente a quanto dichiarato nel ricorso, posso affermare con assoluta certezza che la distanza fra me ed il Sig. Pacini era non superiore a venti metri, ed il pallone veniva calciato intenzionalmente con forza, con il collo del piede destro nella mia direzione, superandomi e sfiorandomi sul mio lato destro”. L'arbitro conferma inoltre sia la frase oltraggiosa sia il fatto che il pallone fosse leggermente più piccolo. L’azione, riprovevole ed assolutamente inaccettabile, non può certamente essere, in presenza di tali dichiarazioni (dotate, dalle Carte Federali, di fede privilegiata), riportata ad un plateale gesto di stizza ma deve certamente inquadrarsi come potenziale gesto violento nei confronti del D.G.; se anche si volesse escludere la piena volontarietà delle condotte residuerebbe in ogni caso l'accettazione del rischio di colpire il D.G. che renderebbe comunque il comportamento passibile di sanzione sportiva. Cristallizzata dunque la responsabilità dell'allenatore in ordine alle violazioni contestate occorre valutare se la sanzione applicata dal G.S.T. risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Da sempre infatti la Giustizia Sportiva punisce la condotta di chi calcia la palla verso il D.G. - qualificandolo come gesto violento - con la sanzione di sei mesi di squalifica (un anno se l'arbitro viene invece attinto). La squalifica però deve necessariamente tenere conto non solo del fisiologico aumento connesso al ruolo ricoperto - il Sig. Pacini rivestiva infatti la carica d’allenatore, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra – ma anche della concreta lesività del gesto che, tenuto conto della distanza intercorrente tra i due soggetti e del fatto che il pallone avesse un minor peso e dunque una minore potenzialità lesiva, consente di ritenere corretta la determinazione del giudice di prime cure. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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