F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO; – AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 17.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO; - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 17.2.2014) Ricorso della U.S. Poggibonsi S.r.l. e del Sig. Antonello Pianigiani avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi due inflitta al Sig. Pianigiani e dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta alla Società a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. quanto al ricorrente Pianigiani e dell’art. 4/1 C.G.S quanto alla U.S. Poggibonsi S.r.l. (delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CND del 17.2.2014). Con ricorso, datato 22.2.2014 e trasmesso con fax di pari data, la U.S. Poggibonsi S.r.l. e il Sig. Antonello Pianigiani impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 53/CDN del 17.2.2014, che, accogliendo parzialmente il deferimento del Procuratore Federale del 13.1.2014, aveva inflitto alla U.S. Poggibonsi S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e al Sig. Antonello Pianigiani la sanzione dell’inibizione per mesi 2. Il Procuratore Federale aveva deferito il Sig. Pianigiani per essersi reso responsabile della violazione dell’art. 1/1 C.G.S. per aver sollevato gravi dubbi e sospetti, senza disporre di alcuna prova, sulla correttezza dell’operato di altri tesserati e Società affiliate alla F.I.G.C. relativamente a fatti dimostratisi assolutamente destituiti di fondamento, e per aver usato in una conversazione telefonica con il Presidente della Lega Professionisti, Rag. Mario Macalli, invettive ed espressioni minacciose e insinuanti. Il Procuratore Federale aveva deferito la U.S. Poggibonsi S.r.l. per essersi resa responsabile della violazione dell’art. 4/1 C.G.S per il comportamento tenuto del proprio Presidente Sig. Antonello Pianigiani. La Commissione Disciplinare Nazionale accertava che al termine della gara Poggibonsi/Foligno del 12.5.2013, conclusasi 2 a 1 a favore dei padroni di casa, il Poggibonsi aveva presentato reclamo per ottenere la ripetizione della gara e che nell’immediato dopo gara il Presidente della U.S. Poggibonsi, Sig. Pianigiani Antonello, aveva contattato telefonicamente il Presidente della Lega Professionisti, Rag. Mario Macalli, come da questi riferito con nota del 14.5.2013. Nel corso della telefonata il Sig. Pianigiani aveva esposto che la gara Teramo/Salernitana, che si svolgeva in concomitanza rispetto a quella Poggibonsi/Foligno, era stata sospesa per 20 minuti e che a pochi minuti dal termine della gara Teramo/Salernitana il portiere della Salernitana era stato sostituito da un calciatore non dello stesso ruolo, essendo già state effettuate tutte le sostituzioni, il quale subiva la rete che aveva poi qualificato il Teramo ai play-off. Il Presidente della Lega Professionisti accertava che effettivamente la gara Teramo/Salernitana era stata sospesa dall’arbitro per 20 minuti a causa di un improvviso nubifragio e che il portiere della Salernitana si era infortunato e che era stato sostituito da un calciatore non dello stesso ruolo essendo state già effettuate tutte le sostituzioni. Di tale accertamento il Presidente della Lega Professionisti aveva informato il Sig. Pianigiani il quale aveva reagito in modo concitato. La Commissione Disciplinare Nazionale, dopo aver constatato che tra il Presidente della Lega Professionisti e il Sig. Pianigiani erano intercorse due telefonate, rilevava che nel corso della prima telefonata il Sig. Pianigiani aveva avanzato dubbi sulla sostituzione del portiere della Salernitana, anche se poi nel corso della seconda telefonata aveva riconosciuto di non essere a conoscenza della circostanza che il suddetto portiere era stato ricoverato in ospedale per infortunio. Quanto alla seconda telefonata, il Sig. Pianigiani riconosceva di aver usato “parole forti – dovute alla concitazione del momento e all’accaloramento”. La Commissione Disciplinare Nazionale ravvisava nel comportamento del Sig. Pianigiani la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità per avere sollevato gravi dubbi e sospetti, senza disporre di alcuna prova, sulla correttezza dell’operato di altri tesserati e società affiliate alla F.I.G.C. relativamente a fatti dimostratisi del tutto privi di fondamento e per aver usato nelle conversazioni telefoniche con il Presidente della Lega Professionisti invettive ed espressioni minacciose non consone al ruolo dirigenziale ricoperto. Per fatti ascritti al suo presidente, la U.S. Poggibonsi S.r.l. aveva violato, a titolo di responsabilità diretta, il primo comma dell’art. 4 del C.G.S. In conseguenza di quanto sopra la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento parziale del deferimento, aveva irrogato al Sig. Pianigiani Antonello la sanzione di due mesi di inibizione e alla U.S. Poggibonsi S.r.l. l’ammenda di € 3.000,00. Venendo ora al ricorso della U.S. Poggibonsi S.r.l. e del Sig. Pianigiani Antonello, nel ricorso si deduce in primo luogo l’omessa e/o erronea e/o contraddittoria motivazione sulla rilevanza disciplinare delle telefonate intercorse il 12.5.2013 tra il Presidente della Lega Professionisti e il Sig. Pianigiani, sottolineando che le telefonate intercorse tra il Presidente della Lega Professionisti e il Sig. Pianigiani avevano il contenuto di conversazioni telefoniche private e che pertanto non potevano essere prese in considerazione per gli addebiti mossi allo stesso Sig. Pianigiani e alla U.S. Poggibonsi S.r.l., non avendo alcun valore probatorio; in secondo luogo, nel ricorso si contestava la congruità delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale tenuto conto del comportamento estremamente apprezzabile tenuto dallo stesso Pianigiani al termine della gara Poggibonsi/Foligno per garantire l’incolumità della terna arbitrale. I ricorrenti concludevano chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati e in subordine la riduzione delle sanzioni irrogate al minimo ritenuto di giustizia. Ritiene la Corte di Giustizia Federale che la decisione reclamata non meriti alcuna censura, né sotto il profilo delle valutazioni di merito del comportamento tenuto dal Sig. Pianigiani e della rilevanza giuridica della segnalazione del Presidente della Lega Professionisti, né per quanto riguarda la congruità delle sanzioni inflitte. Quanto al primo punto, le conversazioni intercorse tra il Presidente della Lega Professionisti e il Sig. Pianigiani non possono essere considerate alla stregua di conversazioni private in quanto la segnalazione del Presidente della Lega Professionisti assume lo stesso valore di un referto arbitrale o degli assistenti dell’arbitro essendo risultato il Presidente della Lega Professionisti, come rilevato correttamente dalla Commissione Disciplinare Nazionale, destinatario dei gravi dubbi e sospetti sollevati dal Sig. Pianigiani sul comportamento di altri tesserati e di altre società affiliate alla F.I.G.C. e pertanto, il Presidente della Lega Professionisti ha assunto la stessa posizione di quella della parte offesa dal reato. Per di più, gli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale hanno confermato, per le stesse ammissioni del Sig. Pianigiani, che quest’ultimo aveva sollevato gravi dubbi e sospetti sulla correttezza di altri tesserati e di altre Società. Oltretutto, nessuna contestazione è stata sollevata dai ricorrenti in ordine alla segnalazione dei fatti da parte del Presidente della Lega Professionisti. Per quanto riguarda la congruità delle sanzioni inflitte ai ricorrenti, le censure mosse da questi ultimi sono del tutto infondate in quanto la Commissione Disciplinare Nazionale ha tenuto conto nella quantificazione delle sanzioni del comportamento fattivo tenuto dal Sig. Pianigiani al termine della gara, accogliendo solo parzialmente le richieste della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Poggibonsi S.r.l di Poggibonsi (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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