COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 45 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC NALS AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 42 DEL 06/03/2014 CON IL QUALE E’ STATA COMMINATA LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE ALLA

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 45 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC NALS AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 42 DEL 06/03/2014 CON IL QUALE E' STATA COMMINATA LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE ALLA SOCIETA' FC NALS; La società, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato la sanzione dell'ammonizione per i motivi contenuti nel C.U. n. 42 del 6/03/2014 (per la insufficiente attività di vigilanza sull'autovettura dell'arbitro, con obbligo di provvedere al risarcimento dei danni arrecati da ignoti al mezzo, se richiesti e documentati). La ricorrente chiede che venga annullata la sanzione dell'ammonizione irrogata, affermando che l'arbitro non ha consegnato le chiavi della propria autovettura alla loro società prima della gara e che pertanto non vi è alcuna certezza che i danni poi riscontrati siano stati compiuti in Nalles. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. La circolare n. 12 dd. 12.11.2004 della Lega nazionale Dilettanti espressamente prevede che gli arbitri e gli assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura; e al termine della gara constatare con il responsabile della società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo. Ebbene, nella fattispecie tutto ciò non si è verificato, e non è possibile affermare con certezza che i danni rilevati siano stati effettuati nel parcheggio dello stadio. E ciò per negligenza esclusiva dell'arbitro. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il ricorso annullando le sanzioni inflitte dal giudice sportivo.
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