COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 21.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD NUOVA GUALDO BASTARDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA GUALDO BASTARDO – ARRONE DISPUTATA A MARCELLANO IL 02.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE AKHERRAZ IMADE PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 21.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD NUOVA GUALDO BASTARDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA GUALDO BASTARDO - ARRONE DISPUTATA A MARCELLANO IL 02.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE AKHERRAZ IMADE PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.03.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Nuova Gualdo Bastardo, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito della sua audizione l’assistente dell’arbitro ha confermato integralmente il supplemento di referto a sua firma, precisando con assoluta certezza che al 18° del secondo tempo il calciatore nr. 7 della società Nuova Gualdo Bastardo colpiva volontariamente al volto a gioco fermo un avversario. Alla luce di quanto sopra la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore AKHERRAZ IMADE merita integrale conferma in quanto congrua rispetto ai fatti in contestazione. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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