COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 21.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ARS S. LUCIA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA BOSCO – S.LUCIA DISPUTATA A BOSCO IL 15.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE TABA MATTEO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 21.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ARS S. LUCIA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA BOSCO – S.LUCIA DISPUTATA A BOSCO IL 15.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE TABA MATTEO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.03.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ARS S. Lucia, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che il calciatore Taba Matteo, mentre il direttore di gara si era frapposto fra il suo compagno di squadra Moriello Angelo ed il portiere avversario, si è rivolto all’arbitro con una frase irriguardosa prendendolo contemporaneamente per la maglietta. La Commissione ritiene che tale condotta debba essere ovviamente sanzionata; tuttavia, trattandosi di comportamento fortemente irriguardoso ma non violento, la squalifica inflitta dal G.S. può essere ridotta a tre giornate effettive di gare. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Taba Matteo a tre giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO
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