COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 28.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO del Vice Procuratore Federale Avv. Salvatore Sciacchitano NEI CONFRONTI DI • Società A.S.D. San Sisto per rispondere: “ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva ed ai sensi dell’art.11, co. 4, CGS, a titolo di responsabilità concorrente, per i comportamenti ascrivibili al proprio tesserato, Sig. Moreno Giacchetti, così come illustrati nella parte motiva”.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 28.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL DEFERIMENTO del Vice Procuratore Federale Avv. Salvatore Sciacchitano
NEI CONFRONTI DI
• Società A.S.D. San Sisto
per rispondere: “ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva ed ai sensi dell’art.11, co. 4,
CGS, a titolo di responsabilità concorrente, per i comportamenti ascrivibili al proprio tesserato, Sig. Moreno Giacchetti, così come illustrati nella parte motiva”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con provvedimento datato 16 ottobre 2013 (1745/1191 pf12-13/SP/mg), ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la
società in epigrafe per rispondere degli addebiti sopra riportati. All’udienza di trattazione del 27 marzo 2014, ore 18:00, è presente il rappresentante della Procura
Federale il quale dichiara che tra il Presidente della società ASD San Sisto e la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del C.G.S come da separato verbale, ovverosia l’ammenda di €. 334,00.
P.Q.M. La Commissione Disciplinare, vista la richiesta di patteggiamento, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica nei confronti della società ASD San Sisto, la sanzione dell’ammenda di €. 334,00.
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