LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 28 MARZO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo
	
                LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 28 MARZO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM 
Il Giudice sportivo 
 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata ritorno 
sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Catania, Fiorentina, Genoa, Juventus e Roma 
hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto 
sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere 
(petardi, fumogeni e bengala); 
 considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le 
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 
 delibera 
 di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in 
ordine al comportamento dei loro sostenitori.  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            