LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 160 DEL 01 APRILE 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. MILAN – soc. CHIEVO VERONA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 160 DEL 01 APRILE 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. MILAN – soc. CHIEVO VERONA Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 11.45 del 31 marzo 2014) in merito al comportamento tenuto al 1° minuto del secondo tempo dal calciatore Nicolas Sebastien Frey (soc. Chievo Verona) nei confronti del calciatore Mario Balotelli (soc. Milan); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che i protagonisti dell’episodio segnalato, in conseguenza di un contrasto di giuoco nella zona centrale del campo, cadevano al suolo a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore clivense, con un repentino movimento della gamba destra, colpiva con un calcio al gluteo destro l’antagonista, che stava rialzandosi e che ricadeva dolorante al suolo. Poco dopo il giuoco riprendeva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 12.42 del 31 marzo 2014), il segnalato comportamento “non era stato visto” dagli Ufficiali di gara. Il gesto compiuto dal Frey integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la consequenziale sanzione, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Nicolas Sebastien Frey (soc. Chievo Verona), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.
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