LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 08 APRILE 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. CAGLIARI – soc. ROMA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 08 APRILE 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. CAGLIARI – soc. ROMA
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax
pervenuto alle ore 11.21 del 7 aprile 2014) in merito al comportamento tenuto al 33° minuto del primo tempo dal calciatore Mattia Destro (soc. Roma) nei confronti del calciatore Davide
Astori (soc. Cagliari); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate i due protagonisti, nella zona centrale del campo, inseguivano il pallone verso l’area di rigore cagliaritana. Il calciatore rosso-blu precedeva l’avversario, con il presumibile intento di rallentarne l’azione per consentire ad un compagno di squadra di impossessarsi del pallone, ed il calciatore romanista lo tallonava a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore giallo-rosso appoggiava da tergo la mano destra sulla spalla destra dell’antagonista ed in rapida successione, con un ampio ed energico movimento del braccio sinistro portato all’altezza della spalla, lo colpiva con una manata al capo. Immediatamente dopo, il Destro cadeva bocconi al suolo con atteggiamento sofferente; il calciatore rosso-blu gli afferrava la maglia e con palese gestualità lo rimproverava; l’Arbitro interveniva ammonendo l’Astori, senza adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Destro; il giuoco riprendeva con l’esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra cagliaritana. Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara testualmente dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.58 del 7 aprile 2014) “In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014 comunico, su richiesta del Giudice Sportivo, che né io né i miei collaboratori abbiamo visto l’episodio relativo alla manata di Destro” e successivamente (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.50 del 7 aprile 2014) “In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014, su richiesta del Giudice Sportivo in merito all’episodio Destro-Astori e ad integrazione di quanto comunicato con mia precedente mail, specifico che: ho accordato un calcio di punizione diretto a favore del Cagliari per una trattenuta (normale fallo di gioco) commessa dal calciatore Destro ai danni di Astori. La successiva manata di Destro non è stata vista né da me né dai miei collaboratori”. Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dal calciatore romanista integri inequivocabilmente gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Infatti, la volontarietà del gesto, l’energia impressa al movimento del braccio, la delicatezza della zona colpita ed i concreti effetti del colpo inferto, evidenziati dal brusco spostamento del capo dell’Astori in conseguenza della manata subita, suffragano l’assunto, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale previsto
dal citato art. 19, n. 4 lettera b) CGS. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Mattia Destro (soc. Roma), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.