LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131/TB del 02.04.2014 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I GARA PRATO – POGGIBONSI
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 131/TB del 02.04.2014
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I
GARA PRATO - POGGIBONSI
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- che alle ore 13,15 circa l’arbitro su richiesta scritta presentata dall’accompagnatore ufficiale della società Poggibonsi ha provveduto alla misurazione del terreno di gioco dell’impianto sportivo “Il Neto” di Settimello-Calenzano, in ottemperanza agli obblighi regolamentari;
- che all’esito della predetta verifica l’arbitro ha rilevato le seguenti misure: lunghezza metri 100, larghezza metri 58 e pertanto la larghezza inferiore di metri 2 rispetto a quanto previsto dal Regolamento del Campionato “D.Berretti”, di cui al Com. Uff. n. 102/L del 2.9.2013; - che la gara indicata in oggetto è stata comunque disputata con il risultato Prato 2 Poggibonsi 1; - che dagli atti ufficiali risulta che il terreno di gioco non aveva i requisiti richiesti dal Regolamento del Campionato;
- ritenuto che l’irregolarità del campo di gioco ha impedito la regolare effettuazione della gara; - visto l’art. 29 comma 5 e comma 6/a del C.G.S. e l’art. 17 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a
- di infliggere alla società Prato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Poggibonsi.