LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.47/CLT del 25.03.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MONZA – SALERNITANA

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.47/CLT del 25.03.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MONZA - SALERNITANA - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali o s s e r v a - che durante la gara propri sostenitori accendevano numerosi bengala e facevano esplodere diversi petardi nel proprio settore, senza conseguenze; - che durante il primo tempo di gara in due occasioni propri sostenitori posizionati in “Tribuna centrale” zona vicina al terreno di gioco, intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale; - che a seguito di tali cori , al 16’ minuto del primo tempo di gara lo speaker dello stadio, su sollecitazione del dirigente dell’ordine pubblico e del responsabile della sicurezza, diffondeva un annuncio per interrompere tali comportamenti ; - che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale; - che con Com. Uff. n. 179/CGF del 20.1.2014 la Corte di Giustizia Federale aveva inflitto alla società Monza la sanzione della chiusura per un turno del settore denominato Curva Sud dello Stadio “Brianteo” di Monza. Sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis del C.G.S.; - che si rileva pertanto il ricorrere della medesima violazione di cui all’art. 11 comma 3 del C.G.S., con conseguente revoca della sospensione della sanzione inflitta con il predetto comunicato ufficiale. Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Monza la sanzione: a) della chiusura per una gara effettiva di campionato con decorrenza immediata del settore del proprio impianto sportivo individuabile nella curva sud; b) della chiusura per una gara per una gara effettiva di campionato con decorrenza dalla data di esecuzione della precedente sanzione del settore del proprio impianto sportivo individuabile nella tribuna centrale; c) di irrogare l’ammenda di € 1.000,00.
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