COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ GR VALDIANO AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORE MENTA ANGELO E ALLENATORE MENTA SAVERIO COME RIPORTATE NEL CU N.61 DEL 22.01.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ GR VALDIANO AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORE MENTA ANGELO E ALLENATORE MENTA SAVERIO COME RIPORTATE NEL CU N.61 DEL 22.01.2014. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla A.S.D. GR VALDIANO avverso le sole squalifiche del calciatore MENTA ANGELO e dell’allenatore MENTA SAVERIO come riportate nel C.U. n.61 del 22.01.2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, nella persona del Dirigente CESTARO GIOVANNI, assistito dall’Avv. Giuseppe Caruso; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono avere ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro, non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal cui esame incrociato è stato di converso possibile ottenere piena conferma riguardo la inequivocabile responsabilità del calciatore MENTA ANGELO e dell’allenatore MENTA SAVERIO in riferimento alle condotte agli stessi ascritte, che è lecito, per il primo, qualificare ingiuriosa e violenta e per il secondo, indebita; Considerato, ancora, come in corso di seduta la Società reclamante abbia insisito nel negare ogni violenza nel comportamento del proprio giocatore in ordine alla refertata aggressione fisica, derubricandolo a irriguardoso e offensivo in ragione della sola natura delle frasi all’indirizzo dell’Arbitro profferte; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso e in sede di audizione attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione resa, il D.G. abbia invero dettaglitamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio confermato, in virtù del tratto distintivo segnato dalla fascia di capitano indossata, l’identità di MENTA ANGELO quale colui che,dopo averlo ingiuriato, offeso e spinto gli stringeva, all’esito della sua decretata espulsione, le mani al collo provocandogli senso di soffocamento; Accertato come, in ragione di quanto sopra, chiara possa dirsi emersa la responsabilità ex art. 19 comma 4 capo d) C.G.S., aggravata peraltro dalla ricoperta qualifica di capitano, del ridetto calciatore MENTA ANGELO in relazione al suo comportamento non solo ingiurioso e offensivo quanto anche violento e quindi potenzialmente lesivo dell’incolumità del D.G.; Osservato,nondimeno, come nonostante la A.S.D. GR VALDIANO con la difesa introduttiva e le successive dichiarazioni in corso di udienza sviluppate abbia indicato nella persona di altro tesserato, diverso dal MENTA ANGELO, il responsabile di successiva spinta che provocava la caduta terra del D.G. all’esito della quale quest’ultimo veniva colpito con un violento calcio alla spalla mentre era intento a proteggersi il volto, lo stesso Ufficiale di gara sia riuscito, pienamente e lucidamente, a confermare la dinamica degli eventi senza, tuttavia, essere in grado di indicare nominativamente il colpevole dei fatti; Considerato come, non essendo stato possibile risalire al riconoscimento di colui che effettivamente colpiva con un forte calcio alla spalla il D.G. mentre era a terra, a mente dell’art. 3, comma 02 del C.G.S., il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli Ufficiali di gara da un giocatore della propria squadra non individuato; Ritenuto alla stregua di tanto e in applicazione della sopra richiamata norma come il calciatore della A.S.D. GR VALDIANO, MENTA ANGELO, debba essere chiamato, in ragione della propria qualifica di capitano, a rispondere anche del sopra richiamato episodio; Accertato ancora come la ricorrente Società abbia indicato nel proprio tesserato TROTTA ROCCO il responsabile della spinta che provocava la caduta a terra del D.G,. e che per effetto di tanto i sopravvenuti eventi portati al vaglio di questa Commissione, priva di autonomo potere investigativo, necessitino di ulteriori approfondimenti da parte della competente Procura Federale ai fini anche dell’accertamento di ipotetiche violazioni di norme del C.G.S. da parte di eventuali altri tesserati nella vicenda coinvolti; Osservato, ancora, come la refertata condotta dell’allenatore MENTA SAVERIO, entrato a fine gara nello spogliatoio del D.G., seppure a dire della Difesa della ricorrente Società al solo fine di accertarsi delle sue condizioni fisiche e tranquillizzare gli animi dei contendenti ma in realtà per commentare criticamente le decisioni tecniche in campo adottate, debba, in difetto di plausibili giustificazioni, senza meno qualificarsi indebita; Stimato, soprattutto, come, in dipendenza della circostanza che la gara in esame era valevole per il Campionato Allievi Regionali, Categoria questa nella quale, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti, massima attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nell’accompagnare gli atleti ad avere in campo e fuori un atteggiamento irreprensibile per la scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, gravissimo a parere di questa Commissione debba qualificarsi il comportamento dei responsabili dei fatti così come emersi; Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come, tuttavia, la parziale collaborazione dal ricorrente Sodalizio in sede di comparizione offerta e la minore età del calciatore MENTA ANGELO, il quale ha in parte riconosciuto le proprie colpe, possano essere apprezzate quali seppur deboli attenuanti e abilitare, comunque, questa Commissione ad una, ancorchè minima, riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento della sola sanzione dallo stesso nei confronti del giocatore irrogata che, a parere del Collegio, deve comunque tendere a fini rieducativi prevalenti su quelli meramente punitivi; P.Q.M. • Preliminarmente dispone che gli atti relativi alla posizione del giocatore TROTTA ROCCO, tesserato per la A.S.D. GR VALDIANO vengano trasmessi alla competente Procura Federale per le valutazioni e gli approfondimenti di sua competenza; • Conferma la squalifica sino al 30/06/2014 dal G.S. inflitta all’allenatore della A.S.D. GR VALDIANO MENTA SAVERIO; • In parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n.61 del 22.01.2014, dispone la riduzione della squalifica al calciatore MENTA ANGELO inflitta sino a tutto il 31 Dicembre 2015; • Manda alla Segreteria del C.R.B. per le conseguenti attività di sua competenza; • Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it