COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.91 della Società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 122 del 20.3.2014 (ammenda di € 650,00, squalifica del calciatore MARANO Andrea per DUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.91 della Società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 122 del 20.3.2014 (ammenda di € 650,00, squalifica del calciatore MARANO Andrea per DUE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali; ritenuto, preliminarmente, che il reclamo avverso la squalifica per due gare del calciatore Marano Andrea è inammissibile, ai sensi dell'art.45, comma 3 lett.a, CGS; in merito all’ammenda di € 650,00, risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e la responsabilità della società; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica per DUE gare del calciatore MARANO Andrea; in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda a € 400,00; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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