COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di: 1 del signor Franco LIRANGI, Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 1965; 2) il signor Franco FALBO, Vice Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 1965; 3) il signor Fabio GARDI, Segretario dell’ASD LUZZESE CALCIO 1965;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di: 1 del signor Franco LIRANGI, Presidente dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965; 2) il signor Franco FALBO, Vice Presidente dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965; 3) il signor Fabio GARDI, Segretario dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S, per avere gli stessi sostenuto dinnanzi ad organi della giustizia sportiva, in modo risultato difforme dal vero, nel corso delle rispettive audizioni, che all'Allenatore Antonio GERMANO, titolare del reclamo prodotto innanzi il Collegio Arbitrale presso la LND, erano state saldate le quattro rate dell'accordo economico, più spese varie, per l’importo di € 6.500,00; e che il Tecnico in questione, di propria iniziativa aveva rassegnato le proprie dimissioni; e per avere sostenuto tale versione dei fatti sulla base di una dichiarazione da essi prodotta, apparentemente rilasciata e sottoscritta dallo stesso Antonio GERMANO, il quale, invece, durante l'audizione, smentiva quanto dichiarato dai predetti tre Dirigenti dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965, oltre a non riconoscere per propria la firma apposta sul documento artatamente predisposto; confermando, infine, di essere stato esonerato dal Presidente LIRANGI e di avere percepito dalla Società soltanto l’importo di € 2.000,00, relativo alle prime due rate dell'accordo economico, come meglio descritto nella parte motiva; 4) la Società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per rispondere, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente Franco LIRANGI, al Vice Presidente Franco FALBO ed al Segretario Fabio GARDI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. Deferimento del Procuratore Federale del 28 gennaio 2014. IL DEFERIMENTO In data 30.2.2012 il signor Antonio GERMANO, Allenatore Dilettante iscritto nei Ruoli del STF della FIGC, inviava alla Società ASD LUZZESE CALCIO 1965 la nota con la quale affermava, che in riferimento all'esonero ricevuto verbalmente il 21.02.2012, dal Presidente della stessa Società, signor Franco LIRANGI, ancora non aveva ricevuto alcuna conseguente comunicazione scritta, per cui, in attesa di ricevere un cenno di riscontro, faceva presente che, nelle more, egli restava ancora a disposizione di quella Società. Lo stesso allenatore, in data 23.04.2012, inoltrava il reclamo al Collegio Arbitrale presso la LND e per conoscenza all'ASD Luzzese Calcio 1965, ribadendo quanto sopra e affermando di non avere ricevuto ancora il saldo di € 2000.00, così come previsto dall'accordo economico stipulato, oltre a € 900,00 per spese sostenute per l'utilizzo della propria autovettura. Il Collegio Arbitrale, con nota del 07.05.2012, indirizzata all'ASD Luzzese Calcio 1965 ed al tecnico ricorrente, invitava la Società a far pervenire nel termine di otto giorni le proprie controdeduzioni - trasmettendone copia anche allo stesso tecnico- nonché ad allegare tutte le ricevute dei pagamenti effettuati e copia dell'accordo economico. Il ricorrente avrebbe potuto trasmettere le proprie osservazioni e controdeduzioni nel termine di otto giorni dal ricevimento degli elaborati. Dall'esame dell'accordo economico sottoscritto dalle parti risultava che detto documento, depositato il 22.09.2011, prevedeva la corresponsione in favore dell'allenatore Antonio Germano, della somma complessiva di € 4.000,00 in quattro rate, scadenti nei giorni 30.09.2011, 30.12.2011, 31.03.2012 e 30.06.2012. L'ASD Luzzese Calcio 1965, con nota datata 24.05.2012, firmata dal Vice Presidente delegato alla firma signor Franco Falbo, indirizzata al Collegio Arbitrale, per conoscenza al C. R. Calabria ed all'Allenatore Germano, chiedeva allo stesso Collegio "di non procedere oltre in relazione alle presunte ed infondate richieste", per avere il tecnico rassegnato le proprie dimissioni e dichiarato di non aver nulla a pretendere dalla società. La liberatoria del sig. Germano, datata 21.02.2012, scritta su carta intestata dello Studio Legale "GARDI F." di Rende (CS) e indirizzata all'attenzione del Presidente Lirangi dell'ASD Luzzese Calcio 1965, era sottoscritta dallo stesso ed a margine firmata da "Fabio Gardì ", Segretario della Società. Con nota del 04.06.2012, l'allenatore Antonio Germano, contestava il contenuto della lettera ribadendo di essere ancora creditore della somma di € 2.000,00 indicata in reclamo; di non avere mai firmato la lettera di dimissioni, citata dall'ASD LUZZESE CALCIO 1965, e che la nota in riferimento non gli era mai pervenuta allegata; confermava di essere stato esonerato verbalmente, in data 21.02.2012, dal Presidente LIRANGI, senza ricevere alcuna comunicazione scritta, benché l'avesse sollecitata con la lettera del 23.03.2012. In data 20.11.2012, il Collegio Arbitrale, trasmetteva alla Procura Federale della FIGC i predetti atti in originale, per gli adempimenti di competenza, al fine di verificare I'eventuale contraffazione delle firme sui documenti stessi ed accertare l'eventuale violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e, pertanto, restava in attesa della relazione per potere deliberare in merito alla vertenza stessa. Al termine degli accertamenti esperiti dal Collaboratore della Procura Federale, durante i quali erano stati ascoltati, oltre all'allenatore Antonio GERMANO, anche i tesserati della Società ASD LUZZESE CALCIO 1965, il Presidente Franco LIRANGI, il Segretario Fabio GARDI, il calciatore Vittorio TINGNATELLI, ed il Tecnico subentrato Francesco SBANO, il Collegio Arbitrale, dopo avere esaminato la relative relazione trasmessagli dall'Ufficio, e significativamente, alla luce degli atti acquisiti e delle dichiarazioni rilasciate dai predetti tesserati, rilevava che le indagini avevano evidenziato l'esistenza di prove certe circa l'incarico svolto dal Tecnico Antonio GERMANO, in favore dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965, nel periodo settembre 2011- febbraio 2012, ed in particolare, era emerso che la firma di Antonio GERMANO, apposta in calce alla lettera di dimissioni presentata dalla Società, non corrispondeva né a quella esistente sull'accordo economico, né a quelle riportate nella corrispondenza intercorsa tra l'Allenatore, la Società ed il Collegio Arbitrale; inoltre, erano risultate contraddittorie alcune dichiarazioni rilasciate dagli stessi tesserati dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965, relative alle cifre degli importi versati al Tecnico ed alle modalità del pagamento; infine, sicuramente, all'Allenatore GERMANO erano state versate due rate dell'accordo economico, pari ad € 2000,00, mentre erano rimaste insolute le due rate con scadenza marzo e giugno 2012. Conseguentemente lo stesso Collegio Arbitrale, nella seduta del 19.10.2013, deliberava di accogliere i1 ricorso prodotto dal signor Antonio GERMANO e di obbligare la Società ASD LUZZESE CALCIO 1965 al pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma complessiva di € 2.990,00, oltre gli interessi legali, che sarebbero maturati sino all'avvenuto saldo, facendo presente che la delibera stessa era inappellabile ed esecutiva nei termini, e nelle modalità previste dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed al collegato art. 8, comma 15, del CGS; ed infine, disponeva la trasmissione degli atti originali della vertenza stessa alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1, del CGS commesse dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 24 marzo 2014 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, nonché i sigg.ri Lirangi Franco, Presidente dell’A.S.D. Luzzese Calcio 1965 - anche per delega del sig. Franco Falbo - e l’avv.Fabio Gardì, già segretario dell’A.S. Luzzese Calcio 1965, che hanno avanzato istanza per l’applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. così determinate: per Lirangi Franco, Presidente dell’A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi cinque di inibizione; per Franco Falbo, Vice Presidente dell’A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi cinque di inibizione; per Fabio Gardì, già segretario dell’A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi cinque di inibizione; per l’A.S.D. Luzzese € 700,00 di ammenda. Su tale istanza il Sostituto Procuratore Federale, dopo aver compiutamente illustrato il deferimento, ha espresso il proprio consenso. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, addebitabili agli incolpati, integrino gli estremi delle violazioni contestate e che le sanzioni, così come determinate, siano congrue ed adeguate. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle richieste della Procura Federale, del patteggiamento e riconosciuta la responsabilità degli incolpati irroga: a LIRANGI Franco, Presidente dell’A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi CINQUE di inibizione e quindi fino al 30 NOVEMBRE 2015 (già inibito fino al 30 giugno 2015); a FALBO Franco, Vice Presidente dell’A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi CINQUE di inibizione e quindi fino al 9 SETTEMBRE 2014; a GARDI Fabio, già segretario dell’A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi CINQUE di inibizione e quindi fino al 9 SETTEMBRE 2014; alla A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 € 700,00 (settecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
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