COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.95 della Società U.S.D. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 13.3.2014 (ammenda € 250,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.95 della Società U.S.D. SCALEA 1912
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 13.3.2014 (ammenda € 250,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti telefonicamente;
RILEVA
la reclamante impugna l’ammenda irrogata in quanto propri sostenitori avevano dato vita ad una rissa con i sostenitori della squadra
avversaria che costringeva l’arbitro ad interrompere la gara per circa quattro minuti.
Argomenta che in verità si sarebbe trattato di un’aggressione subita dai sostenitori della squadra avversaria e non di una rissa.
I fatti per come narrati e ribaditi telefonicamente dall’arbitro nonché sanzionati dal giudice sportivo devono essere confermati così
come la pena che appare congrua.
Per tale ragione il reclamo va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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