COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.98 del Sig. TOMASELLI Antonio (tesserato della Soc.Catanzaro Lido Amatori Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.23 Amatori del 27.3.2014 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.98 del Sig. TOMASELLI Antonio (tesserato della Soc.Catanzaro Lido Amatori Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.23 Amatori del 27.3.2014 (squalifica per QUATTRO gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il sig. Tomaselli Antonio si suole della squalifica irrogatagli in primo grado. Il provvedimento afflittivo si fonda, sul comportamento tenuto dal calciatore che, in segno di protesta, avrebbe poggiato le mani sul petto dell’arbitro, spingendolo all’indietro. Il Tomaselli chiede la riduzione della sanzione ad una sola gara di squalifica affermando che il contatto è avvenuto casualmente. La richiesta non può essere accolta in quanto le modalità con cui il gesto si è compiuto non danno adito a dubbi di sorta. Tuttavia la pena, tenuto conto del limitatissimo rilievo lesivo ed offensivo, può essere rimodulata riducendola a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al calciatore TOMASELLI Antonio a TRE giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa. Comunicato Ufficiale N. 132 del 9 Aprile 2014
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