COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.99 della Società A.S.D. BENESTARNATILESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.125 del 27.3.2014 (squalifica fino al 30 GIUGNO 2015 calciatori MAMMOLITI Domenico, MAMMOLITI Giuseppe e SERGI Francesco, penalizzazione di TRE punti in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.99 della Società A.S.D. BENESTARNATILESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.125 del 27.3.2014 (squalifica fino al 30 GIUGNO 2015 calciatori MAMMOLITI Domenico, MAMMOLITI Giuseppe e SERGI Francesco, penalizzazione di TRE punti in classifica). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA nel corso della gara Gioiosa - Benestarnatilese del 23.3.2014, precisamente al 42° del secondo tempo, un fallo di gioco di un calciatore del Gioiosa scatenava una rissa tra calciatori delle due squadre. In particolare denotavano comportamenti particolarmente violenti alcuni calciatori della squadra Benestarnatilese che colpivano con inaudita violenza i calciatori avversari. Giuseppe Mammoliti e Domenico Mammoliti colpivano con ripetuti calci e pugni alla testa e alla schiena un avversario procurandogli fuoriuscita di sangue dalla bocca; Francesco Sergi colpiva con un violento pugno in pieno viso un avversario facendolo cadere a terra e, una volta a terra, continuava a colpirlo sul viso procurandogli fuoriuscita di sangue. Sanzionando tali eventi il giudice sportivo comminava le sanzioni in epigrafe che la reclamante ritiene eccessive, nell’entità per le squalifiche e anche nel fondamento stesso per la penalizzazione dei tre punti in classifica sul presupposto che - per come riportato dal rapporto arbitrale - si sarebbe trattato di una rissa che ha coinvolto tesserati di entrambe le squadre, per cui gli avvenimenti assumono un connotato di minore gravità. Benché gli episodi di violenza, anche di una certa serietà, si susseguano con triste e periodica frequenza sui campi di calcio della nostra Regione, va, tuttavia, evidenziato che raramente questi avvenimenti rivelino quella pervicacia - nel porre in essere aggressioni nei confronti degli avversari - che hanno denotato i fatti di cui si discute. Non è, per fortuna, ricorrente assistere ad aggressioni contro un avversario anche quando questi è a terra o in cui lo si colpisce ripetutamente alla testa con calci e pugni provocandogli fuoriuscita di sangue. Non merita, pertanto, pregio un’argomentazione che correli le attuali sanzioni a quelle inflitte per fattispecie reperite in precedenti giurisprudenziali che, per le ragioni appena esposte, non possono essere equiparate. Per tali ragioni le squalifiche inflitte ai calciatori appaiono congrue e commisurate alla gravità delle responsabilità addebitate e riconosciute. Anche la doglianza sul fondamento giuridico della penalizzazione con cui si è sanzionata la società Benestarnatilese appare destituita di fondamento atteso che la stessa è stata radicata su una innegabile responsabilità riveniente dal primo comma dell’articolo 19, C.G.S.. Si ritiene, tuttavia, che congrua afflittività possa ottenersi comminando due (2) punti di penalizzazione, riducendo, pertanto, la citata sanzione. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE (2) punti la penalizzazione in classifica per la società BENESTARNATILESE; rigetta nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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