COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.100 della Società POL. SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.129 del 3.4.2014 (gara San Lucido – Corigliano Schiavonea del 30.3.2014 per posizione irregolare dei calciatori Brandi Giorgio, Zanfini Francesco e Bouallegue Hanghel).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.100 della Società POL. SAN LUCIDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.129 del 3.4.2014 (gara San Lucido – Corigliano Schiavonea del 30.3.2014 per posizione irregolare dei calciatori Brandi Giorgio, Zanfini Francesco e Bouallegue Hanghel).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna la delibera del primo giudice che non ha sanzionato la posizione irregolare dei calciatori Brandi Giorgio, Zanfini Francesco e Bouallegue Hanghel del Corigliano Schiavonea, nella gara in epigrafe, disputata il 30.3.2014, per non aver scontato una squalifica comminata a seguito della partecipazione alla gara Audace Rossanese – Corigliano Schiavonea del 4.3.2014 del Campionato Juniores. In primo grado il giudice ha sancito la legittimità della partecipazione alla gara dei calciatori secondo il principio dettato all’art. 22, comma 3, C.G.S., per cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, non potendosi applicare nel caso di specie la deroga di cui al comma 6 che statuisce che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni Comunicato Ufficiale N. 132 del 9 Aprile 2014 successive aggiungendo che, qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società. Il giudice sportivo ha stabilito che il comma 6 non si applica solo nel caso in cui le sanzioni non possano essere scontate nel corso del campionato in cui siano state irrogate. La reclamante sostiene che – preso atto che il campionato Juniores era già terminato alla data della disputa della gara sub iudice – non si comprende il motivo per cui si debba attendere la stagione successiva per scontare le residue giornate di squalifica. La doglianza non merita pregio in quanto la norma sancisce al primo comma il principio in maniera assolutamente perentoria e non introducendo ai comma seguenti alcuna deroga per il caso che occupa; non permettendo, pertanto, interpretazioni di tenore diverso. L’interpretazione del giudice di prime cure che ha applicato l’art. 22 del C.G.S. è corretta e il reclamo da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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