COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 82. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 – GARA SP. CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I HONVEED COPERCHIA DELL’8.02.2014 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
82. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 – GARA SP.
CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I HONVEED COPERCHIA DELL’8.02.2014 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisioni
pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 68 del 13.02.2014, il Giudice Sportivo
Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3; squalifica, per otto giornate di gara, a carico del calciatore, sig. Giordano Moreno; infine, a
carico della medesima società reclamante, l’ammenda di euro 500.00. Con ricorso trasmesso, a
mezzo fax, nei termini temporali prescritti, la società Sporting Club Gioventù Tramonti 85 ha
proposto reclamo avverso le citate decisioni. Quanto alla doglianza relativa alla punizione sportiva
della perdita della gara, l’arbitro della gara ha sottolineato in modo chiaro, all’atto dell’audizione
presso questa C.D.T., che “i calciatori di ambedue le squadre hanno partecipato ad una rissa
collettiva in campo. Inoltre, alcuni calciatori della società Tramonti hanno scavalcato la rete di
recinzione, perché anche sugli spalti era scoppiata un’altra rissa, tra i tifosi delle due squadre”. Di
conseguenza, tenuto conto di uno dei principi fondamentali della giustizia sportiva e della
consolidata giurisprudenza in materia (in ordine alla qualifica di fonte privilegiata di prova, che deve
attribuirsi agli atti ufficiali di gara ed alle risultanze delle audizioni degli arbitri), non può essere
confutata la valutazione del direttore di gara sulla base di pur articolate motivazioni del reclamo in
esame. Viceversa, quanto alle altre due doglianze (relative alla squalifica a carico del calciatore
Giordano Moreno ed all’ammenda a carico della società), questa C.D.T. giudica che la sanzione a
carico del calciatore sia assolutamente congrua e proporzionata, rispetto all’effettiva gravità
dell’infrazione commessa (scavalcamento della rete di recinzione dall’interno del terreno di gioco
agli spalti, con partecipazione alla rissa anche nel settore riservato al pubblico e con diretto
addebito, a suo carico, della responsabilità di aver provocato la rissa all’interno del terreno di gioco),
mentre l’ammenda, sulla base delle motivazioni enunciate dalla reclamante, deve essere ridotta ad
euro 250,00. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del ricorso della società Sporting Club Gioventù Tramonti 85, di
ridurre ad euro 250,00 la sanzione pecuniaria a carico della società medesima; di rigettarlo
nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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