COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 82. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 – GARA SP. CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I HONVEED COPERCHIA DELL’8.02.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 82. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 – GARA SP. CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I HONVEED COPERCHIA DELL’8.02.2014 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 68 del 13.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; squalifica, per otto giornate di gara, a carico del calciatore, sig. Giordano Moreno; infine, a carico della medesima società reclamante, l’ammenda di euro 500.00. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, nei termini temporali prescritti, la società Sporting Club Gioventù Tramonti 85 ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. Quanto alla doglianza relativa alla punizione sportiva della perdita della gara, l’arbitro della gara ha sottolineato in modo chiaro, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., che “i calciatori di ambedue le squadre hanno partecipato ad una rissa collettiva in campo. Inoltre, alcuni calciatori della società Tramonti hanno scavalcato la rete di recinzione, perché anche sugli spalti era scoppiata un’altra rissa, tra i tifosi delle due squadre”. Di conseguenza, tenuto conto di uno dei principi fondamentali della giustizia sportiva e della consolidata giurisprudenza in materia (in ordine alla qualifica di fonte privilegiata di prova, che deve attribuirsi agli atti ufficiali di gara ed alle risultanze delle audizioni degli arbitri), non può essere confutata la valutazione del direttore di gara sulla base di pur articolate motivazioni del reclamo in esame. Viceversa, quanto alle altre due doglianze (relative alla squalifica a carico del calciatore Giordano Moreno ed all’ammenda a carico della società), questa C.D.T. giudica che la sanzione a carico del calciatore sia assolutamente congrua e proporzionata, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa (scavalcamento della rete di recinzione dall’interno del terreno di gioco agli spalti, con partecipazione alla rissa anche nel settore riservato al pubblico e con diretto addebito, a suo carico, della responsabilità di aver provocato la rissa all’interno del terreno di gioco), mentre l’ammenda, sulla base delle motivazioni enunciate dalla reclamante, deve essere ridotta ad euro 250,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso della società Sporting Club Gioventù Tramonti 85, di ridurre ad euro 250,00 la sanzione pecuniaria a carico della società medesima; di rigettarlo nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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