COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 85. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAOLISI 2000 – GARA ARPAISE I PAOLISI 2000 DELL’8.03.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
85. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAOLISI 2000 – GARA ARPAISE I PAOLISI 2000
DELL’8.03.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Benevento, n. 52 del
13.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della medesima società reclamante, le seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara (a carico di entrambe le società), con il punteggio di 0-3; la squalifica, per quattro giornate di gare, a carico del calciatore Testa Giuseppe; infine, a carico del dirigente, sig. Biondini Ivano, l’inibizione fino al 15.05.2014. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax prima e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, nei termini temporali prescritti, la società Paolisi 2000 ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. Questa Commissione ritiene, innanzitutto, che, in ragione dell’urgenza, debba essere stralciata e giudicata con immediatezza la posizione disciplinare del calciatore Testa Giuseppe. Questa C.D.T., in conformità al principio dell’equa corrispondenza tra i provvedimenti disciplinari e l’effettiva gravità dei fatti commessi, ritiene che la squalifica, così come inflitta dal Giudice di prime cure, sia proporzionata rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. Decide, altresì, di rinviare la disamina delle altre due impugnazioni alla seduta del 7.04.2014, disponendo la convocazione del vice presidente della società, che ha presentato regolare richiesta di audizione, alle ore 16.30 dell’innanzi indicato giorno. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Paolisi 2000, in ordine all’impugnata
squalifica a carico del calciatore Testa Giuseppe; di rinviare alla riunione del 7.04.2014, per la decisione in ordine agli altri aspetti del reclamo (impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara ed inibizione a carico del dirigente, sig. Biondini Ivano), disponendo la convocazione del vice presidente della società, senza ulteriore avviso, per le ore 16.30 del giorno 7.04.2014; nulla determina, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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