COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 10.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA / SPORTING GUARDIA DEL 15.12.2013 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 88 del 10.04. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA / SPORTING GUARDIA DEL 15.12.2013 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, che, peraltro, era stato, quanto al calciatore Fiorillo Federico, determinato da una comunicazione, dell’Ufficio Tesseramenti all’Ufficio del Giudice di prime cure, inficiata da un errore di digitazione. Deve premettersi che, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 71 del 20 febbraio 2014, pag. 1624, il Giudice Sportivo Territoriale aveva rigettato il ricorso dalla società A.S.D. Cervinara per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Cerreto Michele (nato il 11.07.1987), Gammella Luigi (nato il 29.06.1986), Sanseverino Emanuele (nato il 6.02.1992), Geloso Emilio (nato il 16.09.1996), Iaderosa Antonio (nato il 16.101984), Fiorillo Federico (nato il 21.03.1990), De Rosa Mario (nato il 25.01.1990) ed Izzo Domenico (nato il 12.07.1991). Nel reclamo di prima istanza, la società A.S.D. Cervinara aveva sostenuto che le liste di trasferimento ed i tesseramenti / aggiornamenti della società Sporting Guardia, per la stagione sportiva 2013/2014, fossero stati irregolarmente firmati dal sig. Garofano Emilio, nella sua effettiva qualità di presidente e/o legale rappresentante della società Sporting Guardia, tuttavia non legittimato, nel periodo della sottoscrizione delle cennate liste di trasferimento e dei cennati tesseramenti / aggiornamenti, a firmare i relativi atti, in quanto inibito a seguito di un provvedimento disciplinare inflittogli dal Giudice Sportivo Territoriale, poi ridotto da questa Commissione, come dal C.U. n. 112 del 30.05.2013, al 2 novembre 2013 (con decorrenza dall’8.02.2013). L’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, a seguito della richiesta del 21 novembre 2013, da parte del G.S.T., di cui alla nota del 10 febbraio 2014, aveva specificato che, in data 11.09.2013, il vice presidente della società Sporting Guardia aveva provveduto alla regolarizzazione delle liste di trasferimento dei seguenti calciatori: De Rosa Mario, nato il 25.01.1990; Geloso Emilio, nato il 16.09.1996; Sanseverino Emanuele, nato il 6.02.1992. Successivamente, in data 5.10.2013, il menzionato vice presidente, con documento depositato presso il C.R. Campania, aveva regolarizzato le posizioni dei seguenti calciatori: Cerreto Michele,
nato il 11.07.1987; Fiorillo Federico, nato il 21.03.1995; Gammella Luigi, nato il 29.06.1986; Iaderosa Antonio, nato il 16.10.1984; Izzo Domenico, nato il 12.07.1991. Nel corpo della sua delibera, il Giudice Sportivo Territoriale, nel merito delle vicende di tesseramento innanzi specificate, aveva precisato che i trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, tra società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, erano consentiti, per il primo periodo 2013/2014, dall’1 luglio al 17 settembre 2013 (come dal C.U. n. 183 del 4.06.2013 della
F.I.G.C.), e che, nel caso in esame, la regolarizzazione, da parte del vice presidente della società Sporting Guardia, era stata formalizzata in data 11.09.2013, ovvero entro i termini temporali innanzi citati e prima della partecipazione dei nominati calciatori alla gara in epigrafe, disputata il 13.10.2013. Sulla base dell’enunciato presupposto, il G.S.T. aveva dichiarato la regolarità della posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori medesimi. Nel testo della sua delibera, il G.S.T. aveva precisato, altresì, che, per le variazioni di tesseramento dei calciatori “non professionisti”, il periodo di riferimento per la regolarità dei tesseramenti / aggiornamenti, relativi ai calciatori che, come quelli in questione, abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, decorra dall’1 luglio 2013 al 31 marzo 2014 (come dal C.U. n. 183 del 4.06.2013 della F.I.G.C.). Il G.S.T., di conseguenza, aveva sottolineato che l’espressa regolarizzazione, formalizzata dal vice presidente dello Sporting Guardia, depositata in data 5.10.2013, anteriormente allo spirare della citata scadenza del termine, nonché prima della partecipazione dei calciatori alla gara in epigrafe, fosse da valutare idonea a sanare i moduli sottoscritti dal presidente inibito della società Sporting Guardia. Nel reclamo a questa Commissione, la società A.S.D. Cervinara ha sostenuto che, anche prescindendo dalle date di decorrenza delle regolarizzazioni da parte del vice presidente dello Sporting Guardia (11.09.2013 e 5.10.2013), in ordine al calciatore Fiorillo Federico (trasferito dalla società Torrecuso Calcio allo Sporting Guardia) la data di regolarizzazione del 5 ottobre 2013 avrebbe comunque reso nullo il trasferimento, in quanto fuori termine, ossia in data successiva al 17 settembre 2013, giorno di chiusura del primo periodo dei trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale
Dilettanti. Questa C.D.T. ha provveduto a farsi rilasciare, dall’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, gli atti di regolarizzazione delle liste di trasferimento e di tesseramento / aggiornamento dei calciatori indicati nella nota del 10 febbraio 2014, prot. 712, del medesimo Ufficio Tesseramenti. A seguito dell’analisi della richiamata documentazione è emerso che, nella nota del 10 febbraio 2014 dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, erroneamente è stata indicata nel 5.10.2013 la data di regolarizzazione della lista di trasferimento del nominato calciatore Fiorillo Federico, laddove essa era stata, invece, regolarizzata in data 11 settembre 2013, in una con le liste di trasferimento dei calciatori De Rosa Mario, Geloso Emilio e Sanseverino Emanuele. Questa Commissione, preso atto della validità della conferma e sottoscrizione, in data 11 settembre 2013, della lista di trasferimento del calciatore Fiorillo Federico, preliminarmente ritiene che non debba procedersi all’addebito della tassa reclamo in quanto la presunta posizione irregolare, dedotta dal documento in data 10 febbraio 2014 dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, come dalla richiamata delibera del G.S.T., ha motivato la società A.S.D. Cervinara ad inoltrare il ricorso in argomento. Nel merito, questa C.D.T. condivide la valutazione del Giudice di primo grado, in relazione alla regolarizzazione degli atti sottoscritti dal vice presidente della società Sporting Guardia: ovvero, che essa sia idonea ed efficace, con le decorrenze in precedenza segnalate (rispettivamente, 11.09.2013 per i trasferimenti, incluso quello relativo al calciatore Fiorillo Federico, e 5.10.2013 per i tesseramenti).
P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Cervinara; nulla dispone, in ragione di quanto specificato nella parte motiva, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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