COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 10.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 90. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CONTURSI TERME 1929 – GARA CONTURSI TERME 1929 I VIRTUS FIPE S. CIPRIANO DEL 15.03.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 10.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 90. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CONTURSI TERME 1929 – GARA CONTURSI TERME 1929 I VIRTUS FIPE S. CIPRIANO DEL 15.03.2014 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 del 20.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del calciatore, sig. Fragella Claudio, ed, a carico della medesima società reclamante, l’ammenda di euro 320,00. Con ricorso trasmesso, a mezzo raccomandata postale, nei termini temporali prescritti, la società Contursi Terme 1929 ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. Questa Commissione ritiene, innanzitutto, che, in ragione dell’urgenza, debba essere stralciata e giudicata con immediatezza la posizione disciplinare del calciatore Fragella Claudio. Questa C.D.T., in conformità al principio dell’equa corrispondenza tra i provvedimenti disciplinari e l’effettiva gravità dei fatti commessi, ritiene che la squalifica, così come inflitta dal Giudice di prime cure, sia sproporzionata rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. Invero, il fallo commesso dal calciatore Fragella Claudio ai danni di un calciatore avversario è avvenuto a gioco in corso (come riportato nel rapporto del direttore di gara) e non a gioco fermo, come, viceversa, riportato nel Comunicato Ufficiale di riferimento. In ogni caso, però, l’azione del calciatore Fragella Claudio, pur connotata da violenza, deve essere sanzionata nel limite della giusta corrispondenza, ovvero di quattro giornate di gara. Questa C.D.T. decide, altresì, di rinviare la disamina dell’altra impugnazione (ammenda a carico della società) alla seduta del 28 aprile, disponendo la convocazione del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Contursi Terme 1929, di ridurre a quattro giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore Fragella Claudio; di rinviare alla riunione del 28.04.2014 per la decisione in ordine al secondo aspetto di doglianza (impugnazione dell’ammenda a carico della società reclamante), disponendo la convocazione del direttore di gara; nulla determina, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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