COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 10.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 92. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BARCA ERCOLANESE – GARA NUOVO CARAFA I BARCA ERCOLANESE DELL’8.02.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 10.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 92. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BARCA ERCOLANESE – GARA NUOVO CARAFA I BARCA ERCOLANESE DELL’8.02.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, in due distinte udienze, nella persona del suo rappresentante e delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato, in due diverse udienze, rispettivamente, il 18 e 31.03.2014, il direttore di gara, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 30 del 13.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del dirigente, sig. Mariniello Nicola, la sanzione dell’inibizione fino al 13.02.2017. Con ricorso trasmesso, a mezzo raccomandata postale, nei termini temporali prescritti, la società Barca Ercolanese ha proposto reclamo avverso la citata decisione. Questa C.D.T., rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, l’arbitro, nelle due udienze presso questa C.D.T., ha confermato di riconoscere come suo aggressore, anche nelle foto sottopostegli, il sig. Mariniello Nicola. Il direttore di gara ha anche dichiarato di riconoscere perfettamente il sig. Mariniello Paolo, come persona con la quale ha avuto un diverbio a fine gara, ritenuto comunque, dallo stesso direttore di gara, non rilevante ai fini disciplinari. L’arbitro, per il vero, ha sottolineato, al riguardo, in occasione dell’audizione presso questa C.D.T., ricordando anche che il sig. Mariniello Paolo, dirigente accompagnatore ufficiale, si era comunque andato a scusare nello spogliatoio dell’arbitro. Pertanto, alla luce di tali dichiarazioni, questa Commissione non ritiene sussistano elementi sufficienti per confutare quanto dichiarato e refertato dall’arbitro, il cui rapporto costituisce, come è noto, fonte privilegiata di prova, assunto peraltro confortato dalla lineare sicurezza, mostrata nel riconoscimento della foto del sig. Mariniello Nicola. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Barca Ercolanese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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