COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 88 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ROSSOBLU IMOLESE 1990 avverso squalifica per 7 giornate calc. BRINI MASSIMO e PRINCIPATO PASQUALE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2014 gara MARRADESE – ROSSOBLU IMOLESE del 9.3.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 02.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
88 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ROSSOBLU IMOLESE 1990
avverso squalifica per 7 giornate calc. BRINI MASSIMO e PRINCIPATO PASQUALE
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2014
gara MARRADESE - ROSSOBLU IMOLESE del 9.3.2014
L'A.S.D. ROSSOBLU IMOLESE 1990 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il calc.
BRINI è stato espulso per doppia ammonizione, per troppa correttezza. Dopo aver segnalato all'arbitro l'inversione a favore della
squadra avversaria di una rimessa laterale, l'arbitro, che ritiene presuntuoso e permaloso, gli comminava il secondo cartellino giallo e,
quindi, la espulsione; 2) il calc. PRINCIPATO "ha effettivamente calciato il pallone all'indirizzo di un giocatore avversario, ma
conoscendo il giocatore con i piedi che si ritrova non l'avrebbe mai colpito, come effettivamente è stato. Poi certamente ad entrambi i
giocatori, a fine gara, qualche parola di troppo può essere scappata, ma non proprio nella maniera descritta". Chiede una riduzione
delle sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il
calc. BRINI, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento gli rivolgeva frasi offensive e minacciose, rifiutandosi di
uscire e, dopo l'intervento di suoi compagni, impiegava circa 2 minuti per abbandonare il terreno di gioco. Al termine della gara,
parlando ad alta voce, reiterava le offese, ripetendole, dopo essersi avvicinato a meno di mezzo metro dall'arbitro; 2) il calc.
PRINCIPATO, al termine della gara, calciava il pallone nella direzione dove si trovava, a circa 30 metri di distanza, un giocatore
avversario, cui indirizzava nel contempo frasi offensive, causando un assembramento dei giocatori delle due squadre;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. PRINCIPATO possa essere punito con una sanzione più
contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 5 le giornate di squalifica del calc. PRINCIPATO PASQUALE e di confermare la squalifica per 7
giornate del calc. BRINI MASSIMO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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