COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 88 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ROSSOBLU IMOLESE 1990 avverso squalifica per 7 giornate calc. BRINI MASSIMO e PRINCIPATO PASQUALE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2014 gara MARRADESE – ROSSOBLU IMOLESE del 9.3.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 88 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ROSSOBLU IMOLESE 1990 avverso squalifica per 7 giornate calc. BRINI MASSIMO e PRINCIPATO PASQUALE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 36 del 13.3.2014 gara MARRADESE - ROSSOBLU IMOLESE del 9.3.2014 L'A.S.D. ROSSOBLU IMOLESE 1990 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il calc. BRINI è stato espulso per doppia ammonizione, per troppa correttezza. Dopo aver segnalato all'arbitro l'inversione a favore della squadra avversaria di una rimessa laterale, l'arbitro, che ritiene presuntuoso e permaloso, gli comminava il secondo cartellino giallo e, quindi, la espulsione; 2) il calc. PRINCIPATO "ha effettivamente calciato il pallone all'indirizzo di un giocatore avversario, ma conoscendo il giocatore con i piedi che si ritrova non l'avrebbe mai colpito, come effettivamente è stato. Poi certamente ad entrambi i giocatori, a fine gara, qualche parola di troppo può essere scappata, ma non proprio nella maniera descritta". Chiede una riduzione delle sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. BRINI, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento gli rivolgeva frasi offensive e minacciose, rifiutandosi di uscire e, dopo l'intervento di suoi compagni, impiegava circa 2 minuti per abbandonare il terreno di gioco. Al termine della gara, parlando ad alta voce, reiterava le offese, ripetendole, dopo essersi avvicinato a meno di mezzo metro dall'arbitro; 2) il calc. PRINCIPATO, al termine della gara, calciava il pallone nella direzione dove si trovava, a circa 30 metri di distanza, un giocatore avversario, cui indirizzava nel contempo frasi offensive, causando un assembramento dei giocatori delle due squadre; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. PRINCIPATO possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 5 le giornate di squalifica del calc. PRINCIPATO PASQUALE e di confermare la squalifica per 7 giornate del calc. BRINI MASSIMO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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