COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 89 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BO.CA. CALCIO avverso squalifica al 20.7.2014 calc. MASSARO SERGIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 35 del 20.3.2014 gara BO.CA. – SAN DONATO del 9.3.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 89 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BO.CA. CALCIO avverso squalifica al 20.7.2014 calc. MASSARO SERGIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 35 del 20.3.2014 gara BO.CA. - SAN DONATO del 9.3.2014 L'A.S.D. BO.CA. CALCIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. MASSARO, dopo aver subito una violenta gomitata al volto, con fuoriuscita di sangue, con scuse dell'avversario, accortosi che l'arbitro aveva assegnato una punizione a favore del San Donato, lanciava il pallone verso l'esterno del campo, come gesto di stizza, ma non verso o contro l'arbitro. Il giocatore veniva espulso e ciò provocava una reazione rabbiosa verso l'arbitro. Reazione rabbiosa ma né incivile, né volgare. "E' vero che MASSARO ha alzato la voce verso il direttore di gara dopo l'espulsione. E' vero che quando l'arbitro lo invitava ad allontanarsi dal terreno di gioco" gli rispondeva ironicamente ed irrispettosamente, ma di ciò si scusa e vorrebbe essere giudicato in base alle sue reali colpe. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. MASSARO, espulso per avergli rivolto, dopo una decisione tecnica, frasi ingiuriose e minacciose ed avergli lanciato contro, con le mani, il pallone da una distanza di circa 6/7 metri. Lo stesso, dopo la comunicazione del provvedimento, dava due/tre spinte leggere e non violente all'arbitro, reiterando le esternazioni ; - preso atto della precisazione sul lancio del pallone, con le mani e non "calciato", come indicato nella decisione di primo grado, d e l i b e r a - di ridurre al 20.6.2014 la squalifica del calc. MASSARO SERGIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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