COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 92 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GATTEO F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc. MAGNANI ENRICO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 37 del 26.3.2014 gara GRANATA – GATTEO del 23.3.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 92 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GATTEO F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc. MAGNANI ENRICO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 37 del 26.3.2014 gara GRANATA - GATTEO del 23.3.2014 L'A.S.D. GATTEO F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che "l'atteggiamento tenuto dal nostro tesserato al termine della gara era esclusivamente in difesa di se stesso, dato il comportamento aggressivo verbale e fisico nei suoi confronti tenuto da giocatori avversari". Un giocatore avversario, per tutta la durata della gara ed anche alla fine di essa, insultava pesantemente con frasi offensive e minacciose il MAGNANI che, per difesa personale, mentre si stava allontanando per rifugiarsi nello spogliatoio, apriva le braccia, sotto gli occhi di tutti, per rifiutare ogni tipo di scontro con l'avversario che, invece, già espulso dalla gara, si affrettava a rientrare nel recinto di gioco, ove effettivamente non poteva essere presente, e proferiva ancora una volta insulti, sproloqui pesanti, tenendo un atteggiamento aggressivo. Chiede una riduzione della sanzione e che venga sentito il giocatore. La Commissione, - premesso che non viene sentito il calc. MAGNANI perché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto; - premesso altresì che l'A.S.D. GATTEO F.C., che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, il calc. MAGNANI veniva a diverbio con un giocatore avversario, spintonandosi e ponendosi le mani al volto, reciprocamente, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. MAGNANI ENRICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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