COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA, SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETÀ POL. GAETA SRL AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA, SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETÀ POL. GAETA SRL AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
La Procura Federale, a seguito di trasmissione della nota del C.R. Lazio, ha esaminato la delibera della Commissione Accordi Economici del 10-1-2013, emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore SANTI Riccardo, al quale è stato riconosciuto la corresponsione della somma di € 6.000,00 da parte della POL. GAETA, condannata a tale risarcimento.
La Procura ha rilevato che l’inadempimento della Società risulta per tabulas, e che alla decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, non è stata data esecuzione entro il termine perentorio di 30 giorni, dalla data di ricevimento della decisione in questione e ha accertato che l’illecito disciplinare è imputabile direttamente al Sig. BELLALBA MARIO, nella sua qualità di Presidente della POL. GAETA. Pertanto, ha inteso deferire il Sig. BELALBA MARIO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, unitamente alla POL. GAETA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
Alla riunione, indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva, è presente per la Procura Federale l’AVV. Luca SANZI, mentre per i deferiti è presente il Sig. Antonio FRACASSO, munito di rituale delega.
La società si riporta alla memoria difensiva trasmessa nei termini in cui si evidenziava, nelle conclusioni, che il calciatore SANTI in data 4 febbraio 2013, ha riscosso la somma in questione, allegando apposita dichiarazione, sottoscritta dal calciatore e dalla POL. GAETA.
Di conseguenza chiede il proscioglimento del deducente da ogni incolpazione.
Rileva altresì che la predetta documentazione era stata trasmessa nei termini a mezzo fax al Comitato Regionale Lazio, ma di non aver reperito, a seguito del cambio di sede, la ricevuta dell’invio. Chiede quindi un breve rinvio sia per consentire le dovute ricerche sia per dar modo alla Procura Federale di verificare la veridicità della dichiarazione liberatoria allegata.
Il Rappresentante della Procura si è rimesso alla decisione della Commissione associandosi alla richiesta di rinvio per approfondire la documentazione prodotta dalla società.
Ritiene la Commissione, al fine di dirimere dubbi, in relazione alle discordanze emerse in sede
dibattimentale e sopra riportate, che venga acquisita con mezzi idonei, l’effettiva data di pagamento dell’importo di € 6.000,00 (o di altro importo risultante dalla transazione apparentemente intercorsa tra società e calciatore) in favore del SANTI.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
ORDINA
Trasmettersi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per l’acquisizione degli elementi di prova
evidenziata nella parte motiva.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni dell’Ordinanza alle parti
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