COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE LUCERI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 19.3.2014 (Gara: CALCIO SABAUDIA – ARCE del 16.3.2014 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE LUCERI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 19.3.2014 (Gara: CALCIO SABAUDIA – ARCE del 16.3.2014 - Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: preliminarmente, si fa presente che, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. la squalifica all’allenatore LUCERI SANDRO, inferiore ad un mese, non è impugnabile in alcuna sede. Circa l’ammenda, la reclamante fa presente di essersi attivata a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che verbalizzavano lo stato dello spogliatoio arbitrale, a fine gara. In sede di audizione, la Società reclamante ribadiva la circostanza di cui sopra, chiedendo una significativa riduzione della sanzione pecuniaria. In merito, non c’è dubbio che lo stato dello spogliatio arbitrale – porta sfondata, indumenti gettati nella doccia, telefono cellulare deteriorato – ai sensi delle norme in materia, rientra nella responsabilità della ricorrente circa la sicurezza e l’ordine nell’impianto sportivo, per cui le lamentele della Società CALCIO SABAUDIA appaiono inattendibili. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto riguarda l’allenatore LUCERI SANDRO. Di respingere il reclamo confermando l’ammenda di € 500 a carico della Società CALCIO SABAUDIA, così come anticipato sul C.U. 202 del 28.3.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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