COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE E LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PECORARO ANTONIO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 186 DEL 12.3.2014 (Gara: NUOVA CASSINO – CALCIO SEZZE del 9.3.2014 . Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE E LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PECORARO ANTONIO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 186 DEL 12.3.2014
(Gara: NUOVA CASSINO – CALCIO SEZZE del 9.3.2014 . Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la ricorrente, nel rammaricarsi per le intemperanze della propria tifoseria, notoriamente turbolenta, ritiene tuttavia eccessive le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, alla luce delle seguenti considerazioni:
l’allenatore PECORARO, a fine gara, ha soltanto protestato, se pur in maniera veemente, nei confronti dell’arbitro, ma senza alcun atteggiamento offensivo o minaccioso.
I Dirigenti della Società NUOVA CASSINO, al momento degli incidenti, si sono adoperati per tutelare l’incolumità dell’arbitro.
Il direttore di gara riferisce che, a fine gara, sarebbe stato colpito da una persona (e non da più persone come dichiarato in altra parte del referto, con ciò contraddicendosi) con un forte calcio sulla tibia della gamba destra; colpo che gli avrebbe causato un dolore intenso, rossore e gonfiore, nonché una escoriazione sulla zona colpita; ma tali conseguenze fisiche non sono state confermate da alcun referto medico.
Lo stesso arbitro, il 13 marzo 2014, e cioè dopo appena 3 giorni, ha diretto la gara di recupero del campionato di Promozione TORMARANCIO – MORENA e ciò a riprova della sua piena idoneità fisica.
Per tali motivi, la reclamante ha quindi chiesto una riduzione delle sanzioni, ritenute troppo severe, rispetto all’entità dei fatti.
In via preliminare, deve dichiararsi innanzitutto l’inammissibilità del reclamo relativo all’allenatore PECORARO ANTONIO, in quanto, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non è impugnabile la squalifica dei tecnici fino ad un mese.
Per quanto concerne le sanzioni inflitte alla Società NUOVA CASSINO, questa Commissione, ribadita l’estrema gravità degli episodi avvenuti al termine della gara, incidenti che hanno reso necessario un massiccio intervento della Forza Pubblica, a tutela dell’incolumità dell’arbitro, colpito peraltro con un forte calcio alla gamba da una persona estranea, ritiene tuttavia assumibili alcune delle considerazioni svolte dalla reclamante, e pertanto, considerato in particolare che il calcio subito dall’arbitro non ha causato significative conseguenze fisiche, riduce parzialmente la sanzione relativa alla squalifica del campo, come da dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto riguarda l’allenatore PECORARO ANTONIO.
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del campo a 2 giornate , mantenendo l’obbligo di disputare gli incontri in campo neutro e a porte chiuse.
Conferma l’ammenda di € 1.000.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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