COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NEGRI GUGLIELMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 SGS DEL 13.3.2014 (Gara: LA SABINA – CIRCOLO GUARDIA DI FINANZA dell’ 8.3.2014 – Campionato Allievi Regionali Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NEGRI GUGLIELMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 SGS DEL 13.3.2014 (Gara: LA SABINA – CIRCOLO GUARDIA DI FINANZA dell’ 8.3.2014 - Campionato Allievi Regionali Fascia B) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore NEGRI GUGLIELMO a 2 gare. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it