COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 03.04.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 41 – Reclamo A.S. Castelnovese avverso la squalifica del calciatore Simone Vita per otto giornate. Gara Foce del Magra Ameglia – Castelnovese del 9 marzo 2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 54 del 13.3.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 03.04.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 41 - Reclamo A.S. Castelnovese avverso la squalifica del calciatore Simone Vita per otto giornate. Gara Foce del Magra Ameglia - Castelnovese del 9 marzo 2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 54 del 13.3.2014. La società A.S. Castelnovese propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo apparsa sul Comunicato Ufficiale in epigrafe (seguito gara Foce Magra Ameglia – Castelnovese del 9.3.2014), con la quale è stata inflitta al calciatore Simone Vita la squalifica per otto gare effettive con la seguente motivazione: “espulso per condotta violenta nei confronti del direttore di gara. In particolare … attingeva l’arbitro al collo con una mano, aggredendolo da tergo e procurandogli un certo disturbo“. La ricorrente non contesta la direzione arbitrale e censura il comportamento del proprio tesserato tuttavia ritiene eccessiva la sanzione irrogata perché il Vita si era reso colpevole d’aggressione verbale ma non di condotta violenta nei confronti dell’arbitro avendogli, nell’occasione, solo appoggiato la mano sulla spalla, senza strattonarlo, spingerlo o procuragli danno alcuno. Chiede pertanto la riduzione della squalifica nella misura equamente rapportata alla gravità dei fatti. La Commissione Disciplinare ritiene che il ricorso sia palesemente infondato. Nei motivi di reclamo, infatti, l’A.S. Castelnovese non fornisce elementi tali (se non una propria e, come tale, soggettiva versione della vicenda) da modificare la ricostruzione dei fatti riportati nel referto dell’Arbitro, che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.) e quindi riguardo alla condotta tenuta dal calciatore Simone Vita nei confronti dell’Arbitro. La sanzione inflitta in prime cure, equa e appropriata ai fatti emergenti dal referto, va quindi confermata e in tal senso la C.D. delibera. Respinto il reclamo, la tassa versata deve essere incamerata.
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