COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD REAL GHEDI Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 16.03.2014 tra Oratorio Pompiano / Real Ghedi C.U. n. 34 della Delegazione di Brescia datato 20.03.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD REAL GHEDI Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 16.03.2014 tra Oratorio Pompiano / Real Ghedi C.U. n. 34 della Delegazione di Brescia datato 20.03.2014 La società ASD REAL GHEDI ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore FERRARI Bruno per tre giornate - per essersi avvicinato minacciosamente all'Arbitro dopo essere stato espulso. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : nel rapporto arbitrale emerge con chiarezza ed in modo dettagliato come il calciatore FERRARI Bruno abbia minacciato reiteratamente il direttore di gara, insultandolo. Alla luce di detto grave comportamento, tenuto altresì conto della qualifica di capitano del calciatore FERRARI Bruno, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo è risultata essere sin troppo benevole e, pertanto il ricorso non può essere accolto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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