COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CALCIO SAN GIORGIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 16.03.2014 tra Busto 81 / Calcio San Giorgio C.U. n. 40 della Delegazione di Legnano datato 20.03.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CALCIO SAN GIORGIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 16.03.2014 tra Busto 81 / Calcio San Giorgio C.U. n. 40 della Delegazione di Legnano datato 20.03.2014. La società CALCIO SAN GIORGIO ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico dell’allenatore MAINO Ernesto fino al giorno 01.05.2014, lamentando che la squalifica è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento dell’allenatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, Osserva : il reclamo non può trovare accoglimento in quanto la squalifica comminata dal GS all’allenatore è congrua in relazione alla gravità del comportamento dallo stesso tenuto ed agli abituali criteri di giudizio adottati da questa commissione tenuto conto della posizione di educatore che ricopre l’allenatore in una squadra giovanile. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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