COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OLIMPIA SPINETOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CASTELLI VINCENZO SEGUITO GARA OLIMPIA SPINETOLI/PONTE D’ARLI DEL 15.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 141 del 19.3.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OLIMPIA SPINETOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CASTELLI VINCENZO SEGUITO GARA OLIMPIA SPINETOLI/PONTE D’ARLI DEL 15.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 141 del 19.3.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore CASTELLI Vincenzo, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Olimpia Spinetoli chiedendo, previo riconoscimento dei suoi buoni precedenti, la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, in quanto questi, nel concitato fine gara, si sarebbe adoperato per proteggere l’arbitro, frapponendosi tra questi ed alcuni suoi compagni di squadra che stavano protestando; in tale occasione, sarebbe entrato in contatto con il direttore di gara, ma in maniera del tutto fortuita, anche per la conformazione dell’ingresso degli spogliatoi costituito da un’unica porta, piuttosto stretta. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che la tesi difensiva della reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili; • ritenuto che tale ricostruzione dei fatti evidenzia che la condotta del Castelli si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di ulteriori contenuti ed, in particolare, di concrete minacce nei confronti dell’arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Olimpia Spinetoli e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CASTELLI Vincenzo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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