COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO FRONTINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CALCIO FRONTINO/SASSOCORVARO DELL’8.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 12.3.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO FRONTINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CALCIO FRONTINO/SASSOCORVARO DELL’8.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 138 del 12.3.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 350,00 per il comportamento ascritto, nel corso ed al termine della gara, ai propri dirigenti ed ad un proprio sostenitore. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Frontino, deducendone l’erroneità e l’infondatezza in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione. A dire della reclamante, l’arbitro, a fine gara, ebbe uno scontro con il custode del campo sportivo il quale, a causa dei problemi all’impianto di riscaldamento dell’acqua, lo sollecitava ad andare a fare la doccia, ma senza insulti o aggressioni, senza atti violenti né invasioni di campo, in una situazione, anche relativamente ai sostenitori presenti, di perfetta normalità, senza problemi di sorta; stessa situazione, peraltro, anche dopo quando l’arbitro lasciò definitivamente l’impianto sportivo. Con missiva in data 31 marzo 2014, la reclamante rinunciava alla richiesta audizione. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante durante la gara, il comportamento omissivo dei dirigenti e la specifica condotta ascritta all’estraneo nello spazio antistante gli spogliatoi, risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il problema si pone, dunque, sotto il profilo della quantificazione della sanzione applicabile. Al riguardo, il peso da attribuire alle circostanze attenuanti dedotte dalla reclamante, induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo. Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità, ex art. 4, commi 2 e 3, del Codice di giustizia sportiva, dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri dirigenti e sostenitori; tale responsabilità consegue in termini automatici e legali e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere solo parzialmente accolto, derivandone una riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto, riduce ad € 200,00 (duecento/00) l’ammenda applicata all’A.S.D. Calcio Frontino. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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