COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ABBADIENSE/FOLGORE CASTELRAIMONDO DELL’8.3.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 55 del 12.3.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ABBADIENSE/FOLGORE CASTELRAIMONDO DELL’8.3.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 55 del 12.3.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CAMPETELLA Filippo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti del pubblico presente e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Folgore Castelraimondo chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ammettendo che questi rivolse frasi offensive all’arbitro, ma negando ogni ulteriore addebito. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Campetella Filippo, come refertati. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Campetella Filippo in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara, contro le quali urta irrimediabilmente la tesi difensiva della società reclamante, meramente assertiva, priva di riscontri oggettivi; • ritenuto che la condotta del ridetto calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di otto giornate di squalifica inflittagli dal Giudice sportivo; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S.D. Folgore Castelraimondo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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