COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FRONTONESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FRONTONESE/OSTRA DEL 22.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 145 del 26.3.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FRONTONESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FRONTONESE/OSTRA DEL 22.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 145 del 26.3.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - squalifica per otto gare effettive al calciatore CONTI Daniele; - squalifica fino al 31 dicembre 2014 al calciatore MENOTTI Jacopo; entrambi, asseritamente tesserati per la reclamante, per il comportamento dagli stessi specificamente osservato, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali sanzioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la Pol. Frontonese, deducendone l’eccessività e chiedendone, pertanto, la riduzione. Con istanza in data odierna, la reclamante chiedeva di essere ascoltata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che: - dopo una sua decisione tecnica, alcuni tesserati della Frontonese protestarono nei suoi confronti accerchiandolo; tra questi vi era anche il calciatore Conti Daniele, il quale lo spinse, come altri, con il petto; - nelle circostanze di cui sopra, il portiere della Frontonese, Menotti Jacopo, gli diede “tre calcetti negli stinchi”, “più come dispettosi che violenti”, procurandogli leggero e momentaneo dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • rigettata la richiesta di audizione della reclamante, in quanto formulata con missiva in data odierna e, quindi, ben oltre il termine dell’”atto dell’invio dei motivi del reclamo”, come statuito dal sesto comma dell’art. 36 del Cgs; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che la condotta ascritta al calciatore Conti Daniele sia stata ridimensionata nella sua obiettiva gravità e ricondotta nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • rilevato che il contatto del calciatore Menotti Jacopo con l’arbitro, secondo quanto da questi riferito, fu di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla Pol. Frontonese in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la squalifica applicata al calciatore CONTI Daniele e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo restituirsi la tassa reclamo; - accoglie il gravame avverso la squalifica applicata al calciatore MENOTTI Jacopo e, per l’effetto, la riduce al 30 settembre 2014, disponendo restituirsi la tassa reclamo.
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