COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTICELLI/CHIESANUOVA DELL’8.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 141 del 19.3.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTICELLI/CHIESANUOVA DELL’8.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 141 del 19.3.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in accoglimento del reclamo della F.C. Chiesanuova A.S.D. e rigettando quello proposto dall’A.S.D. Monticelli, ritenendo quest’ultima, società ospitante, responsabile della mancata effettuazione dell’incontro poiché “l’altezza di entrambe le porte, nella parte centrale, era irregolare” ed esattamente “7 cm. inferiore a quello che prescrive il regolamento” e “6 cm. inferiore al prescritto”, applicava alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Monticelli chiedendo, in riforma dell’impugnata decisione, il recupero della gara de quo. Deduceva la reclamante che: - l’arbitro avrebbe omesso di invitare - come invece impostogli dal regolamento federale in materia - la società ospitante ad eliminare, entro un congruo tempo, le irregolarità emerse e dallo stesso ufficiale di gara rilevate; - l’arbitro non avrebbe comunque concesso alla società un congruo termine per effettuare le operazioni di sistemazione delle irregolarità emerse, dallo stesso ritenute, erroneamente, non passibili di regolarizzazione; - successivamente, nello stesso giorno, sullo stesso campo, fu regolarmente disputata un’altra gara del Campionato Regionale di Seconda Categoria; - il campo sportivo comunale “Monterocco”, destinato ad ospitare le gare interne della reclamante e dove si sarebbe dovuto disputare l’incontro de quo, possiede regolare omologazione, rinnovata il 3 giugno 2013. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del reclamo, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. La F.C. Chiesanuova A.S.D., controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, chiedendo, anche avanti questa Commissione, sul gravame di controparte, dichiararne, in rito, l’inammissibilità; nel merito, il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della decisione del primo Giudice. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato di non avere dato inizio alla gara poiché, alla verifica delle misure delle porte, da lui effettuata su richiesta della società Chiesanuova, le stesse risultarono, al centro, più basse: una di sei centimetri, l’altra di sette centimetri, rispetto alla misura regolamentare. Ha riferito di avere invitato quindi il capitano del Monticelli ad intervenire per risolvere il problema; di avere ricevuto, dallo stesso, risposta che il campo era stato collaudato ed era regolamentare; di avere effettuato tutti gli adempimenti di rito per la gara e, dopo circa quarantacinque minuti, alle ore quindici e venti, di essersi riportato in campo e ripetuto, come prima, alla presenza dei capitani e con l’aiuto dei suoi assistenti, le misurazioni delle porte, constatando che la situazione non era cambiata, nonostante il tentativo di un dirigente di alzarle con un’asta; a quel punto, il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano gli dissero “di non riuscire a risolvere il problema”; di avere quindi assunto la decisione di non dare inizio alla gara, comunicandolo alle squadre. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ascoltato l’arbitro, sentite la reclamante e la resistente, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare che giusta la decisione FIGC n. 1 annessa alla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco ed è principio di diritto che in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarità del terreno di gioco l’arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l’inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l’incontro (CAF 35C/91). Nel caso in esame, l’arbitro, prima dell’inizio della gara, ha rilevato, su specifica e rituale richiesta della società ospitata, che le misure delle porte non corrispondevano a quelle previste dal Regolamento, anche a tener conto della tolleranza prevista di due centimetri, posto che entrambe risultavano più basse, al centro, una di sette e l’altra di sei centimetri; ha quindi invitato la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l’inconveniente, ma lo stesso, unitamente al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, dopo circa quarantacinque minuti ed un inutile tentativo, gli comunicò la definitiva impossibilità di risolvere il problema; conseguentemente e verificata la persistenza della rilevata irregolarità delle porte, l’arbitro, dopo oltre quarantacinque minuti dall’orario ufficiale, decise di non dare inizio all’incontro. Quindi, le tesi difensive della società reclamante, meramente assertive, non hanno trovato riscontri ed, anzi, urtano irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza in questione in termini inequivocabili. Pertanto, alla luce di quanto effettivamente accertato, deve condividersi la decisione dell’arbitro di non dare inizio alla gara e la conseguente sanzione applicata dal Giudice sportivo. Infatti, non avendo la società ospitante eliminato l’inconveniente, la responsabilità della mancata effettuazione della gara deve ricadere, inevitabilmente, sulla medesima società. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono ed ogni altra questione in esse assorbita, la Commissione ritiene di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice che appaiono non suscettibili di modifica nel senso auspicato dalla reclamante. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Monticelli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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