COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIETRALACROCE 73/TRE COLLI TEAM C5 DEL 7.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 141 del 19.3.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIETRALACROCE 73/TRE COLLI TEAM C5 DEL 7.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 141 del 19.3.2014)
Il 7 marzo 2014 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A”, Pietralacroce 73/Tre Colli Team C5, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 3.
L’A.S.D. Pietralacroce 73 inoltrava reclamo al Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che l’arbitro fosse incorso in errore tecnico, ne chiedeva la ripetizione.
L’adito Giudice sportivo respingeva il gravame, ritenuto insussistente l’errore tecnico dell’arbitro denunciato dalla ridetta società.
Avverso tale delibera l’A.S.D. Pietralacroce 73 ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di ripetizione della gara de quo.
In particolare la reclamante asseriva che il direttore di gara, decretando la fine dell’incontro, non avrebbe convalidato una rete alla propria squadra nonostante il tiro del calciatore fosse partito in netto anticipo rispetto al primo fischio dell’arbitro, con ciò violando palesemente la Regola 7 del Regolamento del gioco del calcio a cinque.
Con nota in data 28 marzo 2014, l’A.S.D. Tre Colli Team C5, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame di controparte perché infondato, in particolare, deducendo in facto l’insussistenza dell’errore tecnico lamentato dalla reclamante.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di non avere convalidato una rete alla squadra locale poiché segnata dopo il termine dell’incontro, avendo emesso il primo dei tre fischi di fine gara dopo che un calciatore del Pietralacroce 73 aveva calciato il pallone verso la porta avversaria e mentre lo stesso pallone stava compiendo quella traiettoria conclusasi poi in rete.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la reclamante, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il rappresentante dell’AIA ed il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
Posto che il fatto risulta confermato e non contestato, il problema si pone, esclusivamente, sotto il profilo dell’individuazione ed interpretazione delle norme ad esso applicabili.
Al riguardo, appare dirimente il parere espresso dal rappresentante dell’AIA - come noto consulente della Commissione in materia tecnico-agonistica - il quale, interpellato sul punto, dopo avere illustrato le peculiarità del Regolamento del gioco del Calcio a Cinque per i campionati regionali, provinciali e tornei organizzati sotto l’egida della FIGC, rispetto ai campionati nazionali della stessa Federazione, ha richiamato quanto espressamente previsto nella Guida alla prestazione dell’arbitro di calcio a cinque, ad opera della FIGC, AIA, Settore Tecnico, stagione sportiva 2013/2014, a pag. 14: “In ambito regionale/provinciale e sezionale, l’Arbitro deve ricordare che egli è anche il Cronometrista della gara e il suo fischio non equivale a quello della sirena, ma decreta la fine della gara, invalidando tutti i successivi effetti del tiro”, precisando altresì che “il gioco è interrotto ogni qualvolta l’Arbitro emette volontariamente il fischio per decretare ciò; nella fattispecie la gara si interrompe e ha termine appena l’Arbitro emette il primo fischio; la circostanza che siano due o tre i fischi è soltanto per far comprendere a tutti che il tempo o la gara sono terminati”.
Per tutto quanto sopra esposto, nel caso in esame, trattandosi di gara del Campionato Regionale, alla quale pertanto deve applicarsi la disciplina sopra richiamata, deve escludersi che l’arbitro sia incorso nell’errore tecnico dedotto dalla reclamante.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pietralacroce 73 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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