COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. MAROZZI GIANCARLO E CECCHINI PAOLO E DELL’A.S.D. CASTEL TROSINO
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. MAROZZI GIANCARLO E CECCHINI PAOLO E DELL’A.S.D. CASTEL TROSINO
Con provvedimento del 3 dicembre 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- CECCHINI Paolo, nato il 14 dicembre 1974, tesserato nella stagione sportiva 2012/2013 quale calciatore dilettante (matricola 2.467.750) per l’A.S.D. Castel Trosino, della violazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e al punto 14) del Com. Uff. n. 1 della LND relativo alla stagione sportiva 2012/2013 per avere svolto l’attività di allenatore senza essere in possesso del richiesto titolo abilitativo;
- MAROZZI Giancarlo, Presidente dell’A.S.D. Castel Trosino, della violazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo consentito al sig. Natalini Domenico di svolgere attività di natura tecnica per la società Castel Trosino malgrado lo stesso fosse in costanza di tesseramento con altra società (A.S.D. Pro Calcio Ascoli) e al sig. Cecchini Paolo di svolgere l’attività di allenatore senza titolo abilitativo;
- l’A.S.D. CASTEL TROSINO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, per le violazioni ascritte al Presidente della stessa, sig. Marozzi Giancarlo, ed ai sigg. Natalini Domenico e Cecchini Paolo.
Con nota del 10 marzo 2014 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale e tutti i deferiti personalmente, i quali, tramite il loro difensore, hanno proposto istanze di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.
A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente
ORDINANZA
“La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche,
- rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs;
- considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
- visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
- visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
P.Q.M.
la Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
per il calciatore CECCHINI Paolo, squalifica di giorni venti;
per il sig. MAROZZI Giancarlo, inibizione di mesi due;
per l’A.S.D. Castel Trosino, ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, ex art. 35, 4° comma, del Cgs, da effettuarsi, con le modalità di cui all’art. 38, 8° comma, stesso codice, contestualmente alla pubblicazione del provvedimento sopra trascritto.
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