COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. U.S.D. CAMPOLIETO – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. 88 – AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SAN GIOVANNI IN GALDO – CAMPOLIETO DEL 16.03.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 7^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. U.S.D. CAMPOLIETO – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. 88 - AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SAN GIOVANNI IN GALDO - CAMPOLIETO DEL 16.03.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C - 7^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ascoltata la società ricorrente, che ha chiesto l'audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La reclamante ha impugnato la decisione del G.S. relativamente alla ammenda di euro 150,00 ed alle squalifiche inflitte ai calciatori Abbrunzo Patrizio e Ciccotelli Domenico, rappresentando l'estraneità della USD. Campolieto ai fatti verificatisi e giustificando la condotta tenuta dai calciatori verso l'arbitro con la provocazione dei calciatori avversari e con gli errori arbitrali, ed ha chiesto l'annullamento della ammenda e della squalifica del calciatore Abbrunzo Patrizio, ed in subordine la loro riduzione, e la riduzione della squalifica del calciatore Ciccotelli Domenico. Le motivazioni addotte non possono essere condivise da questa C.D. perché non trovano alcun riscontro nel referto arbitrale e nel suo supplemento, che riportano in modo quanto mai precisi e chiari gli accadimenti verificatisi dopo il 41° min uto del secondo tempo e che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara giocata il 16 marzo contro il San Giovanni in Galdo. Tuttavia il ricorso può essere parzialmente accolto riguardo alla entità delle squalifiche inflitte ai calciatori Abbrunzo e Ciccotelli e rigettato in merito alla ammenda, valutando la situazione generale in cui si sono verificati i fatti e le modalità degli eventi. La sanzione della ammenda, che si sostiene non motivata da parte del G.S., è stata inflitta per il combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 18 del C.G.S. tenuto conto del comportamento dei tesserati della società Campolieto e della conseguente responsabilità oggettiva della medesima società sugli effetti di tale comportamento. Tenuto conto dell'ammontare della sanzione, non si ritiene possibile una riduzione della stessa, che, pertanto, va confermata. La squalifica del calciatore Abbrunzo Patrizio può essere ridotta in considerazione che il gesto violento è stato fine a se stesso, nel senso che non ha avuto seguito e conseguenze fisiche sul direttore di gara, tant'è che, come risulta dal referto ospedaliero allegato agli atti, in sede di ricovero e di visita al pronto soccorso per gli effetti del comportamento violento dell'altro calciatore Ciccotelli Domenico, non è stato annotato nulla per il colpo ricevuto dall'Abbrunzo. Anche la squalifica del calciatore Ciccotelli Domenico può essere ridotta, benché in presenza di lesioni accertate, in considerazione della specifica azione violenta sulla persona dell'arbitro posta in essere dallo stesso, tenendola in limiti comunque afflittivi. P.Q.M. delibera di confermare l'ammenda di euro 150,00 inflitta dal G.S. alla società U.S.D. Campolieto e di ridurre la squalifica del calciatore Abbrunzo Patrizio al 30 settembre 2015 e la squalifica del calciatore Ciccotelli Domenico al 30 giugno 2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo già versata dalla società ricorrente.
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