COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società POZZOLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 35 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 6.3.2014 in riferimento alla gara POZZOLESE – G3 REAL NOVI del 2 marzo 2014 valida per il Campionato di II categoria – Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società POZZOLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 35 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 6.3.2014 in riferimento alla gara POZZOLESE – G3 REAL NOVI del 2 marzo 2014 valida per il Campionato di II categoria – Girone M Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente CRISAFULLI Santo (inibizione sino al 30.9.2014) ai giocatori CARUSO Marco (squalifica sino al 2.3.2016), DENZI Donato (sq. Sino al 2.9.2015 e squalifica indeterminata perché capitano in quanto non venivano individuati gli autori dei colpi inferti al direttore di gara nel corso dell’accerchiamento da questi subito), CRISAFULLI Fabio (sq. Sino al 2.9.2015). Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale e dal suo supplemento non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. D’altra parte le stesse osservazioni difensive non tendono tanto a fornire una descrizione fattuale diversa, ma a darne una lettura in termini di minore gravità. L’unico punto da affrontare, quindi, è relativo all’entità della sanzione inflitta. Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, i fatti contestati nella vicenda che qui ci occupa sono decisamente gravi e si commentano da soli: lo sputare all’arbitro, accompagnando lo sputo con minacce, insulti, spintoni (il CARUSO), aggredire il direttore di gara con spintoni, insulti, minacce, prese per il collo e per il capo, già espulsi (il CRISAFULLI) o addirittura nella veste di capitano della squadra (il DENZI), non può trovare alcuna ragionevole spiegazione e merita di essere pesantemente sanzionato, anche se non nei termini utilizzati dal G.S. Vanno, pertanto, ridotte tutte le sanzioni inflitte: al 30.6.2014 per il CRISAFULLI Santo, al 2.9.2015 per il CARUSO Marco, al 31.12.2014 per il DENZI Donato, al 30.11.2014 per il CRISAFULLI Fabio. Deve invece essere annullata la sanzione a tempo indeterminato inflitta al capitano a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti di terzi, dovendosi necessariamente individuare il termine di una squalifica a tempo e, quindi, ai sensi dell’art.3 co. 2 C.G.S. il capitano DENZI Donato va ulteriormente squalificato sino al 30.3.2015 (l’esecuzione della ulteriore squalifica dopo il 31.12.2014 avrà immediata cessazione al momento della individuazione degli autori della condotte in questione) P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 35 del 6.3.2014 della Delegazione Provinciale di Alessandria, delibera di: • ridurre al 30.6.2014 la squalifica inflitta a CRISAFULLI Santo; • ridurre al 2.9.2015 la squalifica inflitta a CARUSO Marco; • ridurre al 31.12.2014 la squalifica inflitta a DENZI Donato; • annullare la squalifica a tempo indeterminato inflitta a DENZI Donato ai sensi dell’art.3 co.2. C.G.S., sostituendola con l’ulteriore squalifica sino al 30.3.2015 la cui esecuzione cesserà immediatamente al momento della individuazione degli autori delle condotte contestate; • ridurre al 30.11.2014 la squalifica inflitta a CRISAFULLI Fabio. Conferma nel resto. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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