COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. RIVER SESIA avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo di cui al comunicato n. 53 del 13/03/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara TORNACO – RIVER SESIA del 02/03/2014 – Campionato di Prima categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. RIVER SESIA avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo di cui al comunicato n. 53 del 13/03/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara TORNACO – RIVER SESIA del 02/03/2014 – Campionato di Prima categoria – Girone B Con ricorso tempestivamente presentato e debitamente notificato alla controparte, la Società River Sesia ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha respinto le doglianze proposte in primo grado avverso la regolarità dell’incontro in oggetto. La ricorrente lamenta, in particolare, come il Giudice Sportivo non abbia attribuito la debita valenza alle irregolarità riscontrate sia nella condotta della Società Tornaco (erronea compilazione della distinta di gara nella parte relativa alla numerazione dei giocatori in panchina), sia del direttore di gara (non rendeva edotta la Società River Sesia dell’errore riscontrato nella distinta della squadra avversaria e della successiva identificazione del tesserato). Lamenta, inoltre, una confusione di nomi nella motivazione del provvedimento impugnato, laddove il nome del calciatore Quaglino da Jacopo diventa Franco. Su quest’ultimo punto si segnala che è già stata pubblicata, si veda il comunicato n. 54 del 20/03/2014, errata corrige in ordine alla erronea indicazione del nome del Quaglino. Nel merito del ricorso, le considerazioni svolte dal Giudice Sportivo paiono del tutto condivisibili, atteso che le pur palesi irregolarità commesse prima dalla Società Tornaco e successivamente dal direttore di gara non presentano quei requisiti di gravità tali da ritenerle idonee ad alterare, od anche solo influenzare, il risultato conseguito sul campo. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene che non vi siano spazi per riformare il provvedimento oggetto di reclamo e, pertanto r i g e t t a il ricorso proposto dalla A.S.D. RIVER SESIA. Conformemente a quanto già stabilito dal Giudice Sportivo, non si dispone l’addebito della tassa di reclamo in quanto la ricorrente è stata indotta ad impugnare a causa dei comportamenti della Società avversaria prima e del direttore di gara poi.
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