COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/11/2013 (prot.n.2602/822 pf1112GR/mg) nei confronti: dei Presidenti delle rispettive società: Di Bari Marco, Di Gregorio Giuseppe, Di Benedetto Giovanni, Ancora Luciano, Zaccaria Giacomo, De Tommasi Donato, La Macchia Michele, Baldassarre Antonietta, Petragallo Vincenzo, Silvestri Umberto, Nardelli Eugenio, Grande Antonio, Intini Giancesare, per rispondere ciascuno per le rispettive condotte, in virtù del rapporto di immedesimazione organico per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n.3 e del Comunicato Ufficiale n.76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti connessi all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012; e delle società: A.S.D. Quartieri Uniti Bari già ASD San Paolo, ACD Santerano, Pol. D. Calcio Gravina, Pol. Polimnia Calcio, ASd Real Alberobello, ASD Sport Noci, ASD Eagles Triggiano Calcio, Pol. D. Giovinazzo, ASD Lupatia Santeramo, ASD Pro Polignano, USD R. Sibillano 1950 Bari, ASD Real Sannicandro, ASd Virtus Calcio Putignano, per rispondere ciascuna per le rispettive condotte per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n. 3 e del Comunicato Ufficiale n. 76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti connessi all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/11/2013 (prot.n.2602/822 pf1112GR/mg) nei confronti: dei Presidenti delle rispettive società: Di Bari Marco, Di Gregorio Giuseppe, Di Benedetto Giovanni, Ancora Luciano, Zaccaria Giacomo, De Tommasi Donato, La Macchia Michele, Baldassarre Antonietta, Petragallo Vincenzo, Silvestri Umberto, Nardelli Eugenio, Grande Antonio, Intini Giancesare, per rispondere ciascuno per le rispettive condotte, in virtù del rapporto di immedesimazione organico per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n.3 e del Comunicato Ufficiale n.76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti connessi all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012; e delle società: A.S.D. Quartieri Uniti Bari già ASD San Paolo, ACD Santerano, Pol. D. Calcio Gravina, Pol. Polimnia Calcio, ASd Real Alberobello, ASD Sport Noci, ASD Eagles Triggiano Calcio, Pol. D. Giovinazzo, ASD Lupatia Santeramo, ASD Pro Polignano, USD R. Sibillano 1950 Bari, ASD Real Sannicandro, ASd Virtus Calcio Putignano, per rispondere ciascuna per le rispettive condotte per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n. 3 e del Comunicato Ufficiale n. 76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti connessi all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012. FATTO Con nota del 21/1/2012 il Presidente del Comitato Regionale Puglia, segnalava alla Procura Federale della FIGC, che le società innanzi menzionate, non avevano presentato in termini, la necessaria documentazione per la loro iscrizione ai campionati di competenza. Effettuate le relative indagini e rilevata fondata la segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Puglia, la Procura Federale FIGC, con la nota innanzi indicata del 26/11/2013, deferiva a questa commissione, gli incolpati su menzionati affinché rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva, con racc. a.r. del 10/2/2014, la convocazione di tutti gli incolpati innanzi menzionati, per l’udienza del 10/3/2014 alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. - Nella non comparsa di tutti i deferiti succitati, dato atto e lettura delle memorie fatte pervenire dalle soc. A CD Santeramo, ASD Virtus Calcio Putignano e ASD Real Alberobello; - dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale il Presidente dava la parola all’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale il quale dopo ampia discussione e dopo aver rilevato quanto riportato nella nota del 9 giugno 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, trasmessa ai diversi Comitati Regionali, e dopo aver altresì rilevato che da parte del Comitato Regionale Puglia non è stato emesso alcun Comunicato in ordine alla tipologia delle sanzioni richieste, così conclude chiedendo affermarsi la responsabilità delle società deferite e dei rispettivi presidenti, infliggendo le seguenti sanzioni: - A.S.D. Quartieri Uniti Bari già ASD San Paolo (ECC) ammenda di € 450,00; - Sig. Di Bari Marco la inibizione di mesi 3; - Pol. Polimnia Calcio (Pro) ammenda di € 400,00; - Sig. Ancora Luciano la inibizione di mesi 3; - ASd Real Alberobello (PrO) ammenda di € 300,00; - Sig. Zaccaria Giacomo la inibizione di mesi 2; - Pol. D Calcio Gravina (1 cat.) ammenda di € 200,00; - Sig. Di Benedetto Giovanni la inibizione di mesi 1; - ACD Santeramo (1cat.) ammenda di € 300,00; - Sig. Di Gregorio Giuseppe la inibizione di mesi 2; - ASD Sport Noci (1 cat.) ammenda di € 300,00; - Sig. De Tommasi donato la inibizione di mesi 2; - ASD Eagles Triggiano Calcio (2 cat.) ammenda di € 200,00; - Sig. La Macchia Michele la inibizione di mesi 1; - Pol. D. Giovinazzo (2 cat.) ammenda di € 200,00; - Sig. Baldassarre Antonietta la inibizione di mesi 1; - ASD Lupatia Santeramo (2 cat.) ammenda di € 100,00; - Sig. Petragallo Vincenzo la inibizione di giorni 20; - ASD Pro Polignano (2 cat.) ammenda di € 200,00; - Sig. Silvestri Umberto la inibizione di mesi 1; - USD R. Sibillano 1950 Bari (2 cat.) ammenda di € 150,00; - Sig. Nardelli Eugenio la inibizione di giorni 20; - ASD Real Sannicandro (2 cat.) ammenda di € 100,00; - Sig. Grande Antonio la inibizione di giorni 20; - ASD Virtus Calcio Putignano (2 cat.) ammenda di € 200,00; - Sig. Intini Giancescare la inibizione di mesi 1. MOTIVI DELLA DECISIONE Comunicato Ufficiale n. 69 – pag. 44 di 49 Dalla documentazione acquisita al presente procedimento risulta pacificamente provato che le succitate società deferite (unitamente ai rispettivi loro Presidenti) non hanno presentato, nei termini ordinatori previsti dalla normativa vigente, la documentazione necessaria per la loro iscrizione ai rispettivi campionati di competenza, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.28 Reg. LND e del C.U. 14/7/2011 n.3 e del C.U. 24/6/2011 n.76, venendo così meno ai doveri di correttezza e lealtà sportiva ai sensi dell’art.1 comma 1 CGS. Va quindi affermata la responsabilità di tutti gli incolpati innanzi indicati per le violazioni loro contestate e puniti nelle diverse rispettive misure (attesa la diversità delle contestate violazioni) come da dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: - affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni: - alla soc.A.S.D. Quartieri Uniti Bari già ASD San Paolo (ECC) ammenda di €150,00; - al Sig. Di Bari Marco la inibizione di mesi 2; - alla soc.Pol. Polimnia Calcio (Pro) ammenda di € 100,00; - al Sig. Ancora Luciano la inibizione di mesi 2; - alla soc.ASd Real Alberobello (PrO) ammenda di € 100,00; - al Sig. Zaccaria Giacomo la inibizione di mesi 2; - alla soc. Pol. D Calcio Gravina (1 cat.) ammenda di € 50,00; - al Sig. Di Benedetto Giovanni la inibizione di mesi 1; - alla soc. ACD Santeramo (1cat.) ammenda di € 50,00; - al Sig. Di Gregorio Giuseppe la inibizione di mesi 1; - alla soc.ASD Sport Noci (1 cat.) ammenda di € 50,00; - al Sig. De Tommasi donato la inibizione di mesi 1; - alla soc. ASD Eagles Triggiano Calcio (2 cat.) ammenda di € 50,00; - al Sig. La Macchia Michele la inibizione di mesi 1; - alla soc. Pol. D. Giovinazzo (2 cat.) ammenda di € 50,00; - al Sig. Baldassarre Antonietta la inibizione di mesi 1; - alla soc. ASD Lupatia Santeramo (2 cat.) ammenda di € 50,00; - al Sig. Petragallo Vincenzo la inibizione di mesi 1; - alla ASD Pro Polignano (2 cat.) ammenda di € 50,00; - al sig. Sig. Silvestri Umberto la inibizione di mesi 1; - alla soc.USD R. Sibillano 1950 Bari (2 cat.) ammenda di € 50,00; - al Sig. Nardelli Eugenio la inibizione di mesi 1; - alla soc. ASD Real Sannicandro (2 cat.) ammenda di € 50,00; - al Sig. Grande Antonio la inibizione di mesi 1; - alla soc. ASD Virtus Calcio Putignano (2 cat.) ammenda di € 50,00; - al Sig. Intini Giancescare la inibizione di mesi 1. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 10/3/2014.
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