COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. STELLA DEL COLLE – A.S.D. PORTO CESAREO del 16/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. STELLA DEL COLLE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 200,00 e inibizione dirigenti GIANFREDA Pantaleo, FRASSANITO Luigi e ABBRUZZESE Antonio Tommaso di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 20/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. STELLA DEL COLLE – A.S.D. PORTO CESAREO del 16/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. STELLA DEL COLLE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 200,00 e inibizione dirigenti GIANFREDA Pantaleo, FRASSANITO Luigi e ABBRUZZESE Antonio Tommaso di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 20/3/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. STELLA DEL COLLE è stato sottoscritto e inoltrato dal suo Presidente sig. GIANFREDA Pantaleo inibito fino al 17/4/2014 (giusta Comunicato Ufficiale n. 64 del 20/3/2014); considerato pertanto che ai sensi dell’art. 19 n. 2 Codice di Giustizia Sportiva è fatto divieto ai tesserati inibiti temporaneamente di rappresentare la società dinnanzi agli organi della Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile P.Q.M. D E L I B E R A - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. STELLA DEL COLLE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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