COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: USD Atletico Azzurri S.Rita / Real Paradiso Brindisi del 25.01.2014 (Reclamo dell’USD Atletico Azzurri S.Rita in data 06.02.2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Brindisi comportante l’inibizione del Sig. Sardelli Angelo, dirigente dell’U.S.D. Atletico Azzurri S.Rita, sino al 30.06.2015, pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. – L.N.D. Delegazione Provinciale di Brindisi n. 35 del 30.01.2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: USD Atletico Azzurri S.Rita / Real Paradiso Brindisi del 25.01.2014 (Reclamo dell’USD Atletico Azzurri S.Rita in data 06.02.2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Brindisi comportante l’inibizione del Sig. Sardelli Angelo, dirigente dell’U.S.D. Atletico Azzurri S.Rita, sino al 30.06.2015, pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. – L.N.D. Delegazione Provinciale di Brindisi n. 35 del 30.01.2014). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentito l'arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto; Accertato che l 'istruttoria espletata non ha consentito una diversa ricostruzione dei fatti; Ritenuto, tuttavia, che la sanzione deve essere commisurata alla reale gravità del fatto antisportivo ascritto al Dirigente Sardelli Angelo e, allo stesso tempo, non deve essere afflittiva oltre il necessario; Ritenuta, pertanto, congrua ridurre l’inibizione sino a tutto il 31.12.2014; Tutto quanto accertato e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, DELIBERA 1. in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice di prime cure, inibirsi il Sig. Sardelli Angelo sino a tutto il 31.12.2014; 2. non addebitarsi alcuna tassa atteso l'esito del gravame.
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